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Bacheca condominiale, non può essere utilizzata per divulgare informazioni su procedimentI in corso

La bacheca condominiale non può essere utilizzata per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso

La bacheca condominiale non può essere utilizzata per fini personali o, ancora meno, per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno, in quanto ciò consente la divulgazione delle notizie, anche a terzi, estranei al condominio.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15221/2017, che ha confermato la decisione dei giudici dei precedenti gradi di giudizio.
In realtà, tali tipi di informazioni ritenute dalla giurisprudenza “non segrete” ma riservate ai soli condomini, i quali hanno il diritto di averne conoscenza ai sensi dell’art. 1130 c.c., rientrerebbero comunque nel novero dei dati sensibili e pertanto, la relativa diffusione deve avvenire con sistemi e metodi che evitino divulgazioni esterne a terzi.
Non sono pochi, infatti, i ricorsi depositati, per violazione della privacy a seguito di affissioni in bacheca di situazioni debitorie di condomini morosi o, addirittura di decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti.

Il fatto

I fatti, risalgono, a qualche anno fa, quando in seguito ad un acceso diverbio intervenuto tra il portiere dello stabile e un condomino nel palermitano, quest’ultimo denunciava il portiere per lesioni e affiggeva, successivamente in bacheca, un foglio nel quale riferiva, ai condomini, che il portiere si era allontanato dalla portineria per recarsi presso la Procura della Repubblica, ove pendeva un procedimento per lesioni gravissime ai danni dello stesso condomino-denunciante.
Secondo i giudici di merito tale comunicazione aveva recato un concreto pregiudizio alla persona offesa, la cui reputazione e professionalità sul luogo di lavoro erano state screditate attraverso la rappresentazione di una condotta scarsamente osservante dei suoi compiti di addetto alla portineria del condominio.

La decisione della Suprema Corte

In Corte di Cassazione, i supremi giudici non fanno altro che confermare tale assunto, chiarendo che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’art. 167 D.lgs. n. 196/2003, punisce la condotta di colui il quale al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dalla legge, sempre che dal fatto derivi un nocumento”.
Nella fattispecie, la diffusione delle informazioni relative alla situazione giudiziaria del portiere era priva di consenso espresso dell’interessato (necessario, trattandosi di dati giudiziari), ne screditava la reputazione e la professionalità nello stesso luogo di lavoro e determinava, nei suoi confronti, “un nocumento concreto e tangibile e non certo di minima rilevanza”, anche alla luce dell’ulteriore obiettivo che l’imputato si prefiggeva che sostanzialmente era quello di procurargli un danno ingiusto, consapevole, tra l’altro che la permanenza del foglio in bacheca, per diverse ore, avrebbe favorito la divulgazione della notizia anche a terzi estranei al condominio.

Mariano Fergola

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