È legittimo il licenziamento comunicato al dipendente via email?
Licenziamento del lavoratore via email: il caso
Con una pronuncia recente la Corte di Cassazione – sentenza sezione civile, sez. L, n. 29753 del 15 giugno 2017, pubblicata il 12 dicembre scorso – ha affronatto la questione di un licenziamento comunicato al dipendente attraverso una mail da parte del datore di lavoro. Il lavoratore, pilota in una società, proponeva ricorso al Tribunale di Brescia impugnando il licenziamento e chiedendo la reintegrazione in servizio e le retribuzioni maturate medio tempore. Il giudice del lavoro prima, e la Corte d’appello di Brescia in seconda istanza, rigettavano le richieste del lavoratore, che proponeva quindi ricorso per cassazione impugnando la sentenza sfavorevole dellla Corte d’appello di Brescia.
Licenziamento del lavoratore via email: ricorso per Cassazione e decisione
Il lavoratore licenziato proponeva ricorso per cassazione articolando la propria posizione in numerosi motivi, tra i quali anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697 del codice civile. Secondo il ricorrente, la sentenza di secondo grado avrebbe considerato rilevante la comunicazione del licenziamento effettuata a mezzo posta elettronica, ma tale forma di comunicazione non avrebbe costituito atto scritto valido per il licenziamento, in quanto non sottoscritta dal mittente (e priva di firma digitale).
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenendo anche questo motivo, tra gli altri, infondato.
Secondo la ricostruzione della suprema Corte, infatti, la sentenza di secondo grado avrebbe rispettato il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento al lavoratore, accertandola positivamente in corso di causa in una data precisa del novembre 2011. I giudici della cassazione, nella sentenza n. 29753/2017, fanno specifico riferimento ad un precedente della stessa cassazione in materia, a riprova del fatto che chiarimenti al riguardo erano già stati forniti. In particolare, nel richiamare la pronuncia della sezione lavoro n. 23061 del 5 novembre 2011, la cassazione ha spiegato come: «il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità». Nel caso in oggetto, il requisito della comunicazione scritta è stato considerato assolto, in quanto con la comunicazione via email era stato trasmesso in allegato dalla società al lavoratore l’atto di licenziamento, e la mail era stata effettivamente ricevuta dal destinatario, che peraltro aveva – con successive mail inviate ai colleghi di lavoro – confermato la cessazione del rapporto di lavoro a partire da quella stessa data.
Chiara Pezza