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Beppe Grillo non può decidere le candidature: l’ordinanza ai raggi X

Beppe Grillo non può decidere le candidature: l’ordinanza ai raggi X

Beppe Grillo non può decidere le candidature. E ‘quanto ha stabilito il Tribunale di Genova, con ordinanza depositata in data 10.04.2017.

Il giudice ligure ha, infatti, accolto totalmente il ricorso dell’ex candidata sindaco di Genova, per il Movimento 5 stelle, Marika Cassimatis, statuendo che i regolamenti e gli statuti del partito pentastellato, non contemplano alcun potere di intento del Garante nel procedimento di selezione delle candidature locali e che non possono essere messe nel nulla né da questi, né da un provvedimento del capo politico. Quindi la decisione “presta il fianco a fondati dubbi di legittimità statutaria”.

Il potere di escludere

In effetti, secondo il giudice ligure il potere del garante, Beppe Grillo, di escludere dalla candidatura “soggetti che siano ritenuti non in grado di rappresentare i valori” del Movimento 5 Stelle è previsto solo dal form di accettazione da parte del candidato, ma “non compare nelle regole statutarie del raggruppamento politico, perché le funzioni affidate al Garante dal Codice Etico sono limitate ad interventi preventivo/sospensivi quando i portavoce o gli eletti incorrano in vicende giudiziarie“. E’ questo il fulcro del ragionamento in base al quale il giudice della prima sezione del Tribunale civile di Genova, ha accolto l’istanza di sospensiva di Marika Cassimatis, contro la decisione del comico genovese di annullare la sua vittoria alle comunarie e di candidare alle prossime elezioni amministrative del capoluogo ligure la lista di Luca Pirondini, sconfitto al ballottaggio.
Preliminarmente, però, è doveroso evidenziare che secondo l’organo giudicante, l’autoannullamento di delibere provenienti da organismi associativi o societari è per definizione un tipo di provvedimento che può essere assunto solo dallo stesso organo che ha emesso l’atto da rimuovere, mentre non ha alcun rilievo in sede giudiziaria, l’arbitraria soppressione disposta da un organo gerarchicamente sovraordinato. Pertanto, conclude il giudice: “ l’eventuale autoannullamento del voto del 14 marzo doveva essere disposto dalla stessa assemblea locale previamente convocata”. In effetti, l’alterazione di queste regole di competenza potrebbe determinare una sovrapposizione del capo politico o del Garante, rispetto all’assemblea, che resta sempre, a queste condizioni, l’organo sovrano.

Il punto di equilibrio

Tenendo presente questa complessa architettura decisionale, prosegue l’ordinanza: “ si può dire quindi che la cifra democratica del Movimento 5 Stelle è costituita dal fatto che le sue regole statutarie si preoccupano di raggiungere un punto di equilibrio tra il momento assembleare/movimentista (incarnato dal secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto e realizzato con originali forme telematiche) e l’istanza dirigista che viene riconosciuta ed associata a figura di particolare carisma e peso politico per il Movimento, come Beppe Grillo, il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in modo non seriamente contestabile la qualità di “capo politico”, come da Regolamento; e di “Garante del Movimento”, come da Codice Etico”, specificando, però che ad esso non deve essere attribuito il diritto di ultima parola. Infatti, tale ruolo decisionale, deve essere rivestito dalle decisioni assunte dalle varie assemblee territoriali e quella nazionale, le quali alla fine producono deliberazioni “vincolanti per il capo politico del Movimento 5 Stelle e gli eletti” sullo specifico oggetto delle candidature da sottoporre all’elettorato. Ed è questa conclusione a sembrare del tutto coerente con la caratterizzazione politica dell’associazione pentastellata, espressa dal secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto, nella parte in cui vuole realizzare un “efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico”.

L’illegittimità delle decisioni calate dall’alto

Da ciò discende, logicamente, che una volta delineato il percorso selettivo delle candidature, le deliberazioni degli organi assembleari cosi intervenute, non possono più essere messe nel nulla da un provvedimento del capo politico, e tantomeno dal Garante, ma ogni determinazione di annullamento o esclusione di una lista già vincitrice della competizione locale “può essere assunta solo nella competente sede assembleare”. Tanto premesso, conclude il giudice sul punto, “pare allo stato del procedimento che si debba dubitare della legittimità delle due decisioni contestate”.
Peraltro “la comunicazione di indizione dell’assemblea plenaria di secondo livello che chiedeva a tutti gli iscritti certificati di esprimersi immediatamente in rete, nella stessa giornata del 17 marzo, sull’alternativa tra presentare la lista Pirondini o non presentare alcuna lista” ha “eluso il termine minimo statutario di 24 ore dell’art. 3 co. 3, che è previsto per consentire agli iscritti di prendere contezza della necessità di esprimersi sull’argomento in decisione e anche per partecipare al forum di dibattito”. E la necessità di questo adempimento formale “è stata confermata indirettamente dalla recente decisione del Grillo di annullare la deliberazione locale del 14 marzo”.
Sempre in riferimento alle norme contenute nell’art. 2 del Regolamento, non è da meno considerare la circostanza che la scansione procedimentale per la selezione delle candidature è piuttosto chiara, ove prevede che la decisione è assunta dall’assemblea territoriale e che la stessa possa essere messa in discussione solamente da 1/5 degli iscritti o dal capo del movimento e va in tal caso sottoposta a convalida. Ma prosegue l’ordinanza “la convalida, per elementari ragioni lessicali, di coerenza logica e trasparenza del processo decisionale, non può consentire trasformazioni del quesito già presentato dall’assemblea locale, ma deve sottoporre alla base allargata degli iscritti certificati, il medesimo quesito che si proponeva in precedenza all’assemblea locale”. Così, invece, non è stato, perché alla platea decidente in rete, in ambito ultralocale, non si è chiesto di prendere posizione tra la lista Cassimatis o la lista Pirondini, ma tra il presentare quest’ultima o nessun candidato, in tal modo escludendo, un deliberato nazionale sulla lista prima classificata nelle comunarie genovesi.

Diritti a cascata

E poi il ragionamento del magistrato si avvia ad una ineccepibile conclusione, non ritenendo condivisibile la diversa lettura che propone sul punto la difesa del Movimento, dal momento che l’alternativa posta da Grillo a tutti gli iscritti certificati tra candidare la lista Pirondini o non candidare nessuna lista, rispetto al dilemma decisionale, sui cui si confrontavano in sede locale le due liste genovesi, non solo inibisce il diritto dei candidati della lista Cassimatis di vedere riconosciuta la loro rappresentatività e vanifica il diritto del singolo aderente di candidarsi alle elezioni, ma altera, ancora, il rapporto delle competenze decisionali tra gli organi statutari, obliterando in tal modo la decisione dell’assemblea territoriale ed impedendo al massimo organo decisionale (l’assemblea n.d.r.) di esprimersi in rete sulla precisa alternativa locale che andava rimessa in discussione. Non da meno, tale circostanza, “realizza un procedimento di esclusione di una lista regolarmente votata dall’assemblea locale, anticipando misure sostanzialmente sanzionatorie che, in materia, non sembrano nella disponibilità del solo capo politico del Movimento.
Infine, il giudice conclude auspicando “che le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate (gli artt. 2 e 3 del Regolamento) vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento 5 Stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese”.

Mariano Fergola

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