Che cosa accade se il gestore di una sala Bingo regala le cartelle ai concorrenti?
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10602 del 26 ottobre 2016, ha affermato il principio per cui se il gestore della sala Bingo regala le cartelle ai concorrenti non commette alcuna violazione della normativa regolamentare di riferimento.
Il Tar si è pronunciato sul ricorso proposto dal gestore di una sala Bingo di Roma contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento di un provvedimento amministrativo che aveva disposto la chiusura per un giorno della sala Bingo, in quanto il gestore aveva regalato alcune cartelle di gioco (peraltro, in numero esiguo) del valore di 50 centesimi l’una.
Tale condotta veniva contestata e sanzionata in quanto ritenuta costituire violazione dell’art. 5 comma 4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2000 recante il Regolamento del gioco Bingo per cui “le cartelle devono essere pagate dai giocatori in contanti al momento della loro consegna ed è vietata qualsiasi forma di credito ai giocatori”.
Lo scopo della norma, secondo il giudice amministrativo, è quello di vietare la concessione di credito ai giocatori per l’acquisto di cartelle al fine di impedire agli stessi di giocare oltre le loro effettive disponibilità finanziarie; sicché la norma avente carattere sanzionatorio non potrebbe essere interpretata in via analogica per ricavarne un divieto di omaggio di cartelle poiché ciò non comporta alcun onere finanziario per il giocatore.
La condotta del gestore, dunque, non rientra nelle ipotesi pericolose sanzionate dalla norma, posto che nessun credito è stato concesso ai giocatori, trattandosi di mero omaggio, peraltro di modico valore. Inoltre, dal momento che le cartelle date in omaggio erano state pagate dal gestore, il fatto non era neppure andato ad influire sull’ammontare del montepremi riservato ai giocatori.
In virtù di ciò, il TAR ha ritenuto che il fatto posto alla base del provvedimento sanzionatorio non integrasse sic et simpliciter la violazione dell’art. 5, comma 4, del regolamento amministrativo che, quale previsione idonea a determinare l’applicazione di una sanzione, non può essere interpretata estensivamente; dunque il TAR ha accolto il ricorso del gestore della sala Bingo ed ha annullato il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Martina Scarabotta