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Bollo auto: nuova prescrizione breve delle cartelle di pagamento

Viene pronunciata negli ultimissimi giorni dell’estate 2017 un’importantissima ordinanza della Cassazione civile n.20425 del 25 agosto 2017 con cui la Suprema Corte si esprime in merito al regime prescrizionale applicabile alle cartelle di pagamento del bollo auto arretrato.

Questa ordinanza va a sconfessare il precedente orientamento giurisprudenziale affermatosi negli anni, per cui in materia di cartelle di pagamento del bollo auto operava il termine di prescrizione decennale entro cui doveva dunque avvenire la notifica della relativa cartella da parte dell’ente di riscossione.

Non più prescrizione decennale ma, grazie alla recente pronuncia della Cassazione, ad evidente tutela dei consumatori e degli automobilisti, opererà la prescrizione breve triennale delle cartelle di pagamento degli arretrati del bollo auto. Quindi, in pratica, decorsi tre anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo alla data prevista per il pagamento, la cartella di pagamento del bollo auto inviata da Equitalia è illegittima in quanto il credito fatto valere è da ritenersi prescritto. Esemplificativamente, quindi, per bolli relativi all’anno 2014 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2017 e perciò la cartella di pagamento notificata oltre tale data sarà illegittima.

Questo è il principio stabilito dalla Cassazione in accoglimento di un ricorso proposto da una contribuente romana avverso una cartella di pagamento del bollo auto. Per affermare questo importantissimo principio, i giudici hanno richiamato ed interpretato in via estensiva/analogica la sentenza n. 23397 del 2016 delle Sezioni unite relativa alla prescrizione breve delle cartelle di pagamento dei contributi previdenziali. Infatti, il bollo auto è un atto amministrativo-tributario e non giudiziale per cui non va ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.

Quindi, se l’automobilista contribuente ha omesso il pagamento di un bollo auto relativo ad un anno precedente può “sperare” nel decorso dei 36 mesi per beneficiare della nuova prescrizione breve. Nel caso in cui la cartella di pagamento venga notificata oltre il termine dei tre anni, come detto, essa è illegittima ma il contribuente avrà l’onere di impugnarla con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica, facendo valere la prescrizione breve triennale.

Martina Scarabotta

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