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Carcere e dignità umana, le Sezioni unite si misurano con la Torreggiani

Quale tipo di azione può iniziarsi per ottenere il risarcimento in caso di detenzione in condizioni inumane e quali sono i termini di decadenza e prescrizione? Su questi interrogativi e problematiche, emerse e puntualmente ricostruite dall’ordinanza interlocutoria della terza sezione civile della corte di Cassazione dello scorso 10 aprile, pubblicata il 28 settembre 2017, la corte di Cassazione dovrà pronunciarsi a sezioni unite.

Carcere e dignità umana: la questione sottoposta alla cassazione

Il caso arrivato davanti ai giudici di legittimità riguarda un detenuto incarcerato in diversi istituti penitenziari tra il 1996 ed il 2014, per un totale di 3.189 giorni. Le sue condizioni di carcerazione sono state inumane, pertanto decide di proporre ricorso ai sensi dell’art. 35 ter dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) introdotto dall’art. 1 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nonostante l’opposizione del ministero della giustizia, che eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, il tribunale de L’Aquila accoglieva la domanda del ricorrente, condannando il ministero ad un risarcimento di 25.512,00 euro (8 euro al giorno) e motivando la pronuncia rifacendosi alla nota sentenza Torreggiani contro Italia del gennaio 2013 della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Carcere e dignità umana: la sentenza Torreggiani e la decisione di primo grado

Il Tribunale de L’Aquila ha riconosciuto il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione facendo riferimento alla sentenza Torreggiani contro Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva affermato la conosciuta carenza strutturale degli istituiti penitenziari italiani, che costituisce una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»). Nel caso che qui interessa, secondo il tribunale la situazione carceraria italiana determina, nei casi di ricorsi promossi ex art. 35 ter ord. pen. ed art. 2 comma 1 D.L. 92/2014, un’inversione dell’onere della prova, che comporta il seguente riparto in sede di causa:

  • il detenuto dovrà limitarsi ad indicare quale trattamento disumano o degradante abbia subito durante la detenzione;

  • l’amministrazione convenuta in giudizio dovrà provare come le condizioni di carcerazione lamentate fossero in realtà rispettose della legislazione nazionale ed internazionale.

Carcere e dignità umana: il giudizio in cassazione e i nodi da risolvere

Contro il decreto del tribunale de L’Aquila viene presentato ricorso straordinario per cassazione da parte del ministero della giustizia rappresentato dall’avvocatura generale dello stato, cui resiste con controricorso il detenuto risarcito.

Il ricorso in cassazione pone due questioni: la possibilità di applicare il precedente delle sezioni unite ai casi disciplinati dall’art. 2 comma 1 del D.L. 92/2014 (che rimanda all’art. 35 ord. pen.) e l’effettiva natura (autonoma, contrattuale o extracontrattuale) del rimedio risarcitorio sancito dall’art. 35 ord. pen.

La cassazione ricostruisce puntualmente la vicenda e le problematicità della questione, in relazione anche ai profili della prescrizione e della decadenza del diritto al risarcimento, citando ed analizzando tra l’altro un precedente delle sezioni unite, che si erano espresse con la pronuncia 16783/2012.

La decisione impugnata, e questo passaggio è fondamentale per comprendere l’articolata ricostruzione del giudici di legittimità, conteneva una importante qualificazione giuridica, in quanto sosteneva come la disciplina del 2014 avesse introdotto nel nostro ordinamento un nuovo diritto, quello ad essere risarciti per i danni da detenzione in stato di degrado. L’alternativa a questa opzione interpretativa sarebbe inquadrare tale diritto (scelta fatta sia dall’avvocatura dello stato che dal detenuto, che ha presentato controricorso) nell’art. 2043 codice civile o, in subordine, nella responsabilità contrattuale, sotto il profilo però del risarcimento da contatto sociale.

La prima soluzione, in particolare, potrebbe avere evidenti conseguenze finanziarie gravanti sul bilancio dello stato, per cui secondo i giudici, per evitarle, occorrerebbe superare il principio espresso dalle sezioni unite con la pronuncia 16783/2012, adattandolo al caso di specie come segue: il diritto al risarcimento, sebbene non fosse ancora stato riconosciuto durante la fase transitoria avvenuta nel 2014 con le modifiche legislative, aveva tuttavia la sua fonte (la corte la chiama “ragion d’essere”) nella detenzione del soggetto, per cui in un’ottica di coerenza di sistema la decorrenza del termine prescrizionale – ordinario decennale – inizia “dall’esaurimento del rapporto”, in contemporanea con quello di decadenza – semestrale – previsto dalla disciplina speciale.

La Corte sottolinea peraltro come le questioni in materia di prescrizione ed individuazione del termine di decorrenza comporterebbero la conseguente necessità di optare fra due alternative: considerare il risarcimento riferito ad un rapporto di durata (potendo dunque richiederlo unicamente al momento della cessazione di tale rapporto di durata), con la conseguenza che «il momento di realizzazione del fatto dannoso coinciderebbe con la cessazione della permanenza, dovuta alla definitiva espiazione della pena detentiva»; oppure «disciplinare il fatto illecito compiuto […] prima dell’entrata in vigore delle nuove norme seguendo le regole ordinarie dell’illecito c.d. permanente».

Entrambe le opzioni sono state già seguite da precedenti sentenze, occorrendo quindi un orientamento univoco in materia che consenta di chiarire se dare continuità ai principi enunciati nella sentenza delle sezioni unite 16783/2012 e che valuti inoltre se occorra riconsiderare i rapporti fra ordinamento interno e convenzione Edu.

Data la ricostruzione effettuata ed i profili di problematicità della questione, pertanto, la terza sezione ha disposto la trasmissione degli atti al primo presidente, per valutare l’opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni unite.

Chiara Pezza

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