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Carceri: incostituzionale escludere le madri dai benefici detentivi

In caso di figli minori di 10 anni, pur condannate per reati gravi o di particolare allarme sociale

Roma, 12 apr. – Anche le detenute madri di figli minori compresi fra i 3 e i 10 anni devono poter accedere ai benefici carcerari, come coloro che hanno figli minori di 3 anni, pur se condannate per reati gravi o di particolare allarme sociale. La Consulta infatti ha dichiarato la “illegittimità costituzionale” dell’articolo 47 della legge 354 del 1975 riguardante le norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, nella parte specifica in cui esclude dai benefici “le madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4 bis della medesima legge”.
Questo articolo parla esplicitamente di “detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale” ma poi prosegue con la citazione di altre situazioni penali, che la stessa Corte Costituzionale definisce
“un elenco di reati complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità”, dando ragione al Tribunale di sorveglianza di Bari che ha sollevato il caso, in relazione a una detenuta condannata a 7 anni di carcere per droga e madre di una bambina che aveva compiuto i 3 anni
di età.
I benefici carcerari previsti consentono alle detenute madri di figli di età compresa fra i 3 e i 10 anni di “espiare la parte residua di
pena anche in ambito domiciliare, purché sia stato scontato almeno un terzo della pena o 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo”. Per i giudici della Consulta, “negare in radice” questa possibilità è
“costituzionalmente illegittimo” in quanto fa prevalere “l’interesse dello Stato a esercitare la potestà punitiva” su “la tutela della famiglia e del rapporto tra le detenute madri e i propri figli” che al contrario “assume rilievo prioritario”.

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