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Cassazione: accusare l’amministratore di condominio di aver redatto un bilancio falso è diffamazione

Cassazione: accusare l’amministratore di condominio di aver redatto un bilancio falso è diffamazione

Con la recente sentenza n. 2627 del 22 gennaio 2018, la Cassazione ha chiarito un’importante questione sulla responsabilità penale del condomino che contesti la veridicità del bilancio di condominio. In particolare, secondo la Suprema Corte, se il condomino accusa l’amministratore del proprio stabile di aver redatto un bilancio falso può essere assoggettato a responsabilità penale, considerato che tale azione può costituire – laddove infondata – una grave offesa volta a screditare la sua reputazione.

Il caso: il condomino che accusi l’amministratore di aver redatto un bilancio falso

Nella specie, il condomino aveva offeso l’amministratore diffondendo nel corso dell’assemblea uno scritto nel quale si affermava che il bilancio presentato fosse “falso” e non veritiero: condannato in primo e in secondo grado per il reato di “diffamazione” (art. 595 c.p.), ha ricorso per Cassazione. I giudici hanno ritenuto che dallo scritto e dalle contestuali e successive dichiarazioni del condomino emergesse una chiara natura diffamatoria della sua condotta, volta a creare discredito nella reputazione dell’amministratore. Scrive la Cassazione che “affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile”.

La diffamazione senza indicazione nominativa: è sufficiente che il destinatario delle offese possa dedursi da altre circostanze

La sentenza affronta un secondo profilo importante: lo scritto diffamatorio diffuso dal condomino non riportava il nome dell’amministratore, limitandosi ad affermare che il bilancio fosse falso e non veritiero. La Cassazione ha precisato, abbracciando la propria precedente consolidata giurisprudenza, che perché si configuri il reato di diffamazione non è necessaria l’individuazione nominativa del destinatario delle offese, purché egli possa essere individuato con inequivoca certezza. Nel caso del bilancio di condominio, è infatti ovvio che la sua stesura spetta in via esclusiva all’amministratore nell’adempimento dei propri compiti, dal che poteva in linea retta dedursi che le offese fossero a lui dirette.

Davide Gambetta

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