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Cassazione: il medico deve informare il paziente utilizzando un linguaggio comprensibile

Il linguaggio utilizzato dal medico deve essere comprensibile e adatto al livello culturale del paziente. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6688 del 19 marzo 2018. Il medico che non adempie l’obbligo informativo può ledere il diritto all’identità psicofisica del paziente e anche quello dell’autodeterminazione. Ecco la vicenda oggetto di analisi e la decisione della Suprema Corte.

La vicenda

Nel luglio del 2000 una giovane donna, madre di due figli, fu sottoposta ad esame eco-mammario presso una Asl molisana. L’ecografista stabilì che nella zona mammaria erano presenti delle formazioni “debolmente ipoecogene e anecogene”. Il medico consigliò alla paziente di effettuare una mammografia ed un controllo senologico. Tre mesi dopo nell’ottobre 2001, la donna fu sottoposta a un esame eco-mammario e una mammografia dallo stesso ecografista. Anche in questo caso il medico le consigliò degli ulteriori accertamenti e una valutazione chirurgica. A novembre dello stesso anno, fu visitata da un radiologo che le suggerì di effettuare dei controlli sei mesi dopo.

Cinque mesi dopo, nell’aprile 2002, la donna scoprì, dopo un ricovero, di avere un “carcinoma mammario metastizzato”. Morì nel novembre 2003. I familiari della deceduta chiesero risarcimento all’Asl per inidonea condotta dei due medici.

Con la sentenza n. 373 del 2009 il Tribunale riteneva responsabile la Asl per la condotta del radiologo. La struttura doveva risarcire il marito e i due figli per il danno da perdita di chance subito dalla donna e per il danno morale. Per quest’ultimo dovevano essere risarciti anche i familiari. La Corte d’appello di Campobasso modificava la sentenza di primo grado.

La Asl propone ricorso.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione sostiene che Nel caso, quindi, nl cui un medico effettua un esame diagnostico entrando in diretto contatto con il paziente – come nell’ipotesi, per esempio, di un’ecografia o di una radiografia -, stilare un referto in termini scientifici sul suo risultato non è adempimento dell’obbligo di informazione, bensì adempimento, nella parte conclusiva, dell’obbligo di effettuazione dell’esame.

Non potendosi certo ritenere che, per quanto già rilevato, l’obbligo di informazione debba investire esclusivamente la sottoposizione a trattamenti terapeutici, in quanto include anche i risultati diagnostici, comprese per logica le correlate conseguenze di essi, l’informazione in termini non professionalmente criptici bensì adeguati alle conoscenze e allo stato soggettivo del paziente del significato del referto nonché delle conseguenze che se ne dovrebbero trarre – individuate, logicamente, pure sul piano temporale – in termini ulteriormente diagnostici e/o terapeutici costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto di autodeterminazione del soggetto esaminato, id est il presupposto delle sue scelte successive.

Un’informazione incompleta, al pari di una informazione assente, lede pertanto tale diritto del paziente; ed incompleta non può non essere un’informazione che non spieghi le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di quanto riscontrato, e che non segnali la presenza di un’eventuale urgenza in modo specifico e ben percepibile, in considerazione anche delle sue conoscenze scientifiche, dal paziente.”

In sintesi, il paziente deve essere informato del suo stato di salute in modo comprensibile e adatto al suo livello culturale al fine di comprendere al meglio la gravità o meno della sua patologia. Inoltre, l’obbligo informativo non è presente solo in vista di un trattamento ma anche nel momento in cui si spiega al paziente l’esito di un accertamento diagnostico come può essere un’ecografia. Il tutto deve avvenire con un linguaggio di facile comprensione e non in termini tecnici che sarebbero incomprensibili per una persona non esperta del settore.

Maria Rita Corda

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