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Cassazione: No alla speciale tenuità per chi favorisce l’immigrazione clandestina

“Corte di Cassazione, sentenza n. 9636/17: la modestia del compenso corrisposto dallo straniero al soggetto attivo del reato di cui all’art. 12 D.lgs. 286/1998 (immigrazione clandestina) non comporta il riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.

Non occorre in questa sede rimarcare quanto il fenomeno dell’immigrazione verso i territori europei sia ormai una piaga che tende sempre di più a contrassegnare il turbolento periodo storico che stiamo vivendo.
La questione ovviamente involge questioni di ordine economico, sociale, culturale financo giurisdizionale, dal momento che nel nostro ordinamento l’immigrazione “clandestina” configura un reato le cui pene, a secondo dei casi, variano grossomodo da 1 a 15 anni. Ulteriori specificazioni sono previste dalla normativa principe dettata in materia e rappresentata dal D.lgs. n. 286/1998 il quale ad oggi disciplina, tra l’altro, le ipotesi di reato legate al fenomeno immigratorio clandestino.

IL REATO: Tra le norme ivi previste, è l’art. 12 – rubricato “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” – quello che risulta interessato dalla vicenda in esame in quanto punisce “chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.
Veniamo adesso ad esporre la vicenda.

IL FATTO

In sede di rito abbreviato, il G.I.P. del Tribunale aveva condannato un uomo di origine tunisina per il reato di cui all’art. 12 co. 1, 3 lett. a) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/1988 per avere compiuto atti diretti a procurare l’ingresso clandestino nel territorio francese di n. 14 cittadini extracomunitari di varia nazionalità e, preso atto delle aggravanti e attenuanti del caso nonché della riduzione di 1/3 della pena per la diminuente del rito abbreviato, sanzionava la condotta criminosa con la pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione e di euro 150.000 di multa.

In particolare il G.I.P. del Tribunale giungeva al predetto trattamento sanzionatorio in considerazione delle aggravanti del numero dei soggetti agevolati (più di cinque) e del fine di trarne profitto nonché del riconoscimento delle seguenti circostanze attenuanti: il danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e le attenuanti generiche.

Occorre precisare come la speciale tenuità del danno era stata riconosciuta in forza della ritenuta modestia del profitto lucrato dall’agente in quanto i migranti avevano corrisposto per il trasporto oltre confine il compenso di 50 €.

IL RICORSO DELLA PROCURA

Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica il quale evidenziava che sebbene l’attenuante di speciale tenuità potesse essere applicata anche al di fuori delle fattispecie criminose strettamente legate alla lesione del patrimonio, non poteva per ciò stesso ritenersi riconosciuta nel caso di specie in considerazione del pregiudizio cagionato ai soggetti clandestini, di certo non lievissimo ovvero di valore economico quasi irrilevante. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale attenuante occorreva tener conto non solo del valore in sé della cosa (in questo caso del prezzo corrisposto per il trasporto), ma anche degli ulteriori e definitivi effetti della condotta medesima.

IL RESPONSO DELLA SUPREMA CORTE

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9636/17 ha ritenuto fondato il predetto ricorso ed ha esposto in modo chiaro e lineare le motivazioni a sostegno, segnando peraltro tutti i profili sostanziali del reato di cui all’art. 12 D.lgs. n. 286/1988.
La Suprema Corte ha rilevato innanzitutto la natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata del delitto in esame precisando come ai fini di una sua integrazione non è necessario il raggiungimento dello scopo perseguito. E’ sufficiente, infatti, che il soggetto ponga in essere una condizione “teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato rappresentando la situazione di pericolo l’oggetto giuridico della norma incriminatrice […] ed essendo dalla stessa sanzionato proprio il compimento di attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, in difetto dei presupposti di legge”. Tanto basta per mettere in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma, la sicurezza interna e la disciplina del mercato del lavoro.

Venendo al cuore della questione, il supremo organo di nomofilachia si concentra successivamente sul profilo squisitamente circostanziale del reato di immigrazione clandestina rilevando che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. può applicarsi anche ai reati di pericolo “purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente sia l’entità del lucro (conseguendo o conseguito dall’agente) che l’entità della lesione (evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima)” e quindi che la lieve entità riguardi oltre che il lievissimo danno economico anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta (ulteriori requisiti sono la plurioffensività del reato e che la condotta colpisca anche il patrimonio).

Sulla base delle suesposte considerazioni si rivolge infine al giudice a quo evidenziando come quest’ultimo abbia trascurato il rapporto tra la ritenuta modestia del compenso lucrato e la natura del reato commesso dall’agente, correlazione che alla luce delle predette argomentazioni deve essere, invece, operata nel complesso della condotta posta in essere e per tali motivi negata nel caso di specie.

Conclude pertanto affermando il seguente principio di dirittoin tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato della Unione europea e, in generale, in tema di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in considerazione della natura, della entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità”.
Sulla scorta di quanto affermato, la Suprema Corte:

  • annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità;
  • esclude tale attenuante eliminando la relativa riduzione di pena;
  • ridetermina la pena in anni 3 di reclusione e 200.000 € di multa caducando ex lege il beneficio della sospensione condizionale della pena per aver superato il limite sanzionatorio previsto dall’art. 163 c.p.

Antonio Colantoni

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