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Cassazione e rito camerale: tardivo il deposito della nota spese

Cassazione e rito camerale: tardivo il deposito della nota spese

Quando si parla di Avvocati, solitamente, l’immagine che appare è quella del soggetto in giacca e cravatta che gongola davanti la prospettiva di ampliare le proprie finanze con parcelle e note spese da urlo. Come spesso capita,  la realtà è, però, ben lontana da questi stereotipi, e può accadere che la nota spese diventi per l’Avvocato il suo ultimo pensiero … tanto da essere ritenuta addirittura inammissibile per deposito tardivo.

Rito camerale: tardivo il deposito della nota spese. La legge

Con l’ordinanza n. 22073/2017, la Corte di Cassazione ha, infatti, qualificato tardivo il deposito della nota spese fatto immediatamente prima dell’adunanza camerale non partecipata; ciò in relazione alla nuova struttura del rito camerale e alle esigenze di speditezza che lo hanno ispirato.

In tema di nuova struttura del rito camerale, il riferimento è alla Legge n. 197 del 25.10.2016 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31.8.2016, n. 168 recante Misure  urgenti  per  la definizione del  contenzioso  presso  la  Corte  di  Cassazione,  per l’efficienza  degli  uffici  giudiziari,  nonché  per  la  giustizia amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29.10.2016.

Ebbene, a seguito di tali misure, il rito camerale non partecipato vede come ultimo termine utile, entro cui alle parti è consentito di porre in essere una qualunque attività difensiva, quello del deposito delle memorie: termine che – come tiene a specificare la Corte – per il procedimento dinanzi alla sesta sezione e secondo il novellato art. 380-bis cod. proc. civ., coincide col quinto giorno antecedente quello fissato per la non partecipata  adunanza camerale.

Rito camerale: tardivo il deposito della nota spese. La Cassazione

deposito tardivo
deposito tardivo

A fronte di ciò, dunque, bisognerà dimenticare, nel caso di rito camerale non partecipato, quanto stabilito dall’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui «il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese», altrimenti si incapperà nella dichiarazione di inammissibilità della nota spese; inammissibilità che, come affermato dalla Suprema Corte, “è funzionale all’esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo tale specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio già significativamente compresso, in ossequio alle quali è indispensabile che il giudizio possa definirsi, nel più breve tempo possibile, alla stregua del solo materiale definitivamente cristallizzato al quinto giorno antecedente l’adunanza camerale non partecipata”.

I Giudici di legittimità  tengono, inoltre, a specificare che il diritto di difesa della parte depositante non è ovviamente compresso dall’individuazione del termine ultimo del deposito della nota spese in quello del deposito della memoria prevista per l’udienza camerale non partecipata: ciò, in quanto nulla osta alla redazione della nota ed al suo deposito entro quel termine, comprendendo nella stessa anche le attività di difesa consentite entro il medesimo termine e contestualmente svolte, come, appunto, la redazione della memoria.

Occhio, pertanto, Avvocati! Destreggiandovi, con abilità, tra stereotipi e tardività, depositate in tempo la vostra nota spese, altrimenti non vi rimarrà che attaccarvi alla ciambella di salvataggio offertavi dalla stessa Corte che, comunque, procederà ad una liquidazione ufficiosa di compensi e spese – in virtù del generale dovere del giudice di provvedere alla liquidazione anche in difetto della nota spese – probabilmente non da urlo!

Iolanda Giannola

 

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