Affrontata più volte la questione dell’irrogazione della sanzione all’avvocato per responsabilità professionale, la domanda potrebbe nascere spontanea: e se a commettere illecito disciplinare fosse un magistrato?
Censurato il pm che causa la prescrizione. Il sistema della responsabilità disciplinare dei magistrati
Il sistema della responsabilità disciplinare dei magistrati è contenuto nel d. lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, rubricato “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione”.
Con questa norma sono state introdotte tre specifiche categorie di illeciti disciplinari: quelli commessi dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; quelli commessi fuori dall’esercizio delle funzioni e gli illeciti disciplinari conseguenti a reato.
Nella sua seconda sezione, all’art. 5, troviamo l’apparato sanzionatorio nei confronti degli illeciti disciplinari del magistrato, costituito da:
– ammonimento, che è un richiamo all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;
– censura, che è una dichiarazione formale di biasimo;
– perdita dell’anzianità, non inferiore a due mesi e non superiore ai due anni;
– incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo (che non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni);
– sospensione dalle funzioni, che si concretizza con l’allontanamento, la sospensione dello stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura;
– rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Censurato il pm che causa la prescrizione. Il fatto.
Sanzionato con la censura dal CSM che lo aveva ritenuto disciplinarmente responsabile per avere ritardato il compimento degli atti di indagine relativi al procedimento penale assegnatogli determinando la prescrizione dei reati, con conseguente danno ingiusto a carico del denunciante e indebito vantaggio per gli imputati, il pm ha impugnato la decisione in Cassazione.
In particolare, il magistrato denunciava violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/06 e la contraddittorietà della motivazione, vuoi perché quello in oggetto sarebbe un illecito di evento e non di mero pericolo, vuoi perché il ritardo sarebbe derivato dall’ingente carico di lavoro e comunque avrebbe costituito un episodio isolato nella vita professionale del magistrato. Inoltre, quanto al danno per il denunciante, osservava che la prescrizione dei reati non preclude comunque l’azione risarcitoria in sede civile e che la sentenza non avrebbe chiarito quale sarebbe stato l’indebito vantaggio per gli imputati.
Censurato il pm che causa la prescrizione. La Cassazione.
La Corte, premettendo che parte delle doglianze difensive sarebbero relative a circostanze di fatto già valutate dalla sentenza impugnata, con apprezzamenti di merito che non possono essere oggetto di una valutazione in sede di legittimità, aggiunge comunque che “la norma di cui all’art. 3 -bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, introduce nella materia disciplinare riguardante i magistrati il principio di offensività proprio del diritto penale, secondo il quale ”; compromissione avvenuta nel caso specifico.
Quanto poi alla ritenuta integrazione della fattispecie in oggetto, la Corte precisa che è necessario che la condotta non si esaurisca nella violazione dei doveri di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma che arrechi anche un ingiusto danno o un indebito vantaggio ad una delle parti. Ebbene nel caso in esame, è palese per la Corte sia il danno ingiusto per la parte civile, che non potendo ottenere un risarcimento in sede penale dovrà attivare un giudizio civile; sia l’indebito vantaggio per gli imputati, consistito nel proscioglimento per intervenuta prescrizione.. conseguenze dannose che un magistrato, innegabilmente, è in grado di prevedere.
Iolanda Giannola