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Centrale dei rischi: l’avviso della registrazione del debitore è un atto recettizio

Centrale dei rischi, di cosa si tratta?

La Centrale dei rischi è un sistema informatico gestito dalla Banca d’Italia, nel quale vengono registrate le informazioni provenienti da banche e intermediari, relativamente ai propri debitori. In particolare, qualora un cliente sia inadempiente – perché ad esempio non restituisce un prestito alla scadenza – il suo nominativo viene iscritto nella Centrale, cui possono accedere tutte le banche del sistema prima di concedere credito. In questo modo, il debitore viene classificato come “cattivo pagatore” e sarà per lui molto più difficile ottenere finanziamenti.

Centrale dei rischi, il provvedimento del Garante

Gli effetti della registrazione presso la Centrale sono molto gravi: la persona iscritta viene segnalata e identificata in maniera negativa fin quando non ottenga la cancellazione del suo nome. Pertanto, è necessario che l’iscrizione sia accompagnata da una serie di cautele che garantiscano di tutelare il debitore. Fra queste, rientra l’obbligo per la finanziaria che provvede all’iscrizione di avvisare preventivamente il debitore. Tale obbligo trova la sua fonte nell’art. 4, c. 7, del provvedimento del Garante  della Privacy n. 8 del 16 novembre 2004 , che recita: «Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato».

Centrale dei rischi, i principi applicabili al preavviso

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La Cassazione, con sentenza n° 14685/2017, ha sancito che il preavviso è un atto recettizio, quindi spiega la sua efficacia solo se effettivamente giunge a conoscenza del destinatario, alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1334 e 1335 c.c. In mancanza della prova dell’avvenuta ricezione, che è onere della finanziaria provare, l’obbligo posto in capo a quest’ultima dal provvedimento del Garante non può dirsi assolto, e quindi la registrazione del debitore nella Centrale dei rischi è illegittima e deve essere cancellata.

La sentenza della Suprema Corte applica correttamente i principi in materia di efficacia degli atti recettizi, quale necessariamente deve essere considerato l’avviso relativo all’iscrizione alla Centrale, che ha funzione di tutelare la posizione del debitore interessato e porlo a conoscenza di un atto che incide così negativamente sulla sua sfera giuridica. Essendo questa la ragione del preavviso, l’interpretazione del provvedimento del Garante non può che essere restrittiva, a tutela dell’interesse non solo del singolo ma di tutti i partecipanti.

Centrale dei rischi, come informarsi

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Per non incorrere in spiacevoli sorprese, gli interessati possono avere tutte le informazioni utili su cosa sia, come funzioni e come accedere alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sul sito della Banca d’Italia.

Alessandro Re

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