Un’altra tegola sulla testa del ministro Franceschini. Ieri il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dal Campidoglio e dal sindacato Uilpa-Bact contro il decreto del Mibact che prevedeva l’istituzione del Parco Archeologico del Colosseo.
Con la decisone di ieri, la sezione seconda quater del Tar Lazio ha annullato il d.m. 12 gennaio 2017, nella parte in cui istituisce il Parco archeologico del Colosseo e ne disciplina le funzioni e le attribuzioni.
Il Tar del Lazio spiega che il decreto del Mibact «è stato adottato in attuazione dell’art. 1, comma 432, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Una norma che, secondo i giudici amministrativi, «non può costituire il fondamento normativo del potere del Ministro di istituire un nuovo ufficio dirigenziale generale. In primo luogo, già in base al dato testuale, la stessa non attribuisce espressamente al Ministro un potere in materia di organizzazione degli uffici», scrive il Tar nella sentenza. E aggiunge: «Tali disposizioni non hanno attribuito al Ministro alcun potere di creare un nuovo ufficio dirigenziale generale, come quello istituito per il Parco archeologico del Colosseo».
Specificano peraltro i giudici che l’annullamento del d.m. 12 gennaio 2017 comporta, «in via derivata, la illegittimità (ed il conseguente annullamento) del decreto del direttore generale dell’organizzazione del 27 febbraio 2017, con cui è stata bandita la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore del parco archeologico del Colosseo».
Strettamente economici i motivi che avevano spinto l’amministrazione capitolina ad impugnare il decreto ed entrare in tensione col ministro dei beni culturali che lo aveva fortemente voluto. Lo esplicitano chiaramente gli stessi giudici, i quali spiegano che « Roma capitale, in sostanza, si duole del fatto che non vi sia stata, in violazione delle invocate disposizioni normative e dell’Accordo di valorizzazione del 21 aprile 2015, alcuna condivisione delle scelte che hanno portato alla individuazione di tale area limitata di competenza del Parco archeologico del Colosseo. La nuova configurazione (con la sottrazione, quindi, di tale area medesima alla Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e con la contestuale attribuzione, in base al d.m. impugnato, del solo trenta per cento dei ricavi dei biglietti del Parco archeologico a tale Soprintendenza speciale) avrebbe poi comportato la perdita per la città di Roma (ed in particolare per tutte le aree archeologiche escluse dal Parco e rimaste di competenza della Soprintendenza speciale) di gran parte dei proventi del Colosseo; inoltre, avrebbe sancito la eliminazione della rilevanza unitaria dell’area all’interno delle mura aureliane, oggetto della tutela UNESCO.»
Laconico il commento di Franceschini, affidato – ancora una volta- a Twitter : «lo stesso Tar dei direttori stranieri boccia il Parco Archeologico del Colosseo. 31 Musei e Parchi in Italia vanno bene, il 32esimo no… Impugneremo».
Stesso Tar dei direttori stranieri boccia il Parco Archeologico del #Colosseo.31 Musei e Parchi in Italia vanno bene,il 32o no.. Impugneremo
— Dario Franceschini (@dariofrance) 7 giugno 2017
(Amer)