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Coltello di 18 cm in auto? Non è punibile se il soggetto è incensurato e il comportamento non è abituale

Con la sentenza n. 6974 del 2018 la Corte di Cassazione si è espressa sulla punibilità o meno di un uomo che aveva portato fuori dalla sua abitazione un coltello con una lama di 18 cm. Il tribunale di Asti aveva condannato il soggetto al pagamento di 800 euro. Scopriamo insieme la decisione della Suprema Corte.

Coltello in auto: il caso

Il ricorrente aveva preso in prestito l’auto del cognato al cui interno, nel vano portaoggetti, era custodito un coltello di 18 cm. L’imputato propone ricorso per cassazione presentando tre motivi.

Il primo denuncia “l’erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 4 della legge n. 110 del 1975 e 530 del codice di rito. […]Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, nonostante esplicita richiesta in tal senso, il Tribunale di Asti ha messo ogni qualsivoglia valutazione. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena (determinata senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno) e alla indebita sospensione condizionale della stessa (richiesta dall’imputato solo in caso di condanna a pena detentiva).”

La decisione della Corte

La Suprema Corte accoglie il secondo motivo di ricorso riguardante l’applicazione di non punibilità di cui all’art. 31 bis del codice penale. La Corte rileva che il fatto oggetto di analisi presenta le caratteristiche di “particolare tenuità” in quanto non è un comportamento abituale, è di modesta entità e il soggetto è incensurato.

La sentenza del tribunale di Asti è stata annullata senza rinvio, il ricorrente non è quindi punibile ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.

Maria Rita Corda

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