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Commissari e candidati amici su Facebook? Il concorso è valido

Quante volte abbiamo sentito dire che “senza conoscenze non si arriva da nessuna parte”? E se nella vita reale conoscersi non è semplice, nel mondo virtuale per essere “amici” basta un click.

Commissari e candidati amici su Facebook? Incompatibilità e obbligo di astensione

Il TAR della Regione Sardegna con la sentenza n. 281 del 03 maggio 2017, ha dovuto affrontare un caso avente ad oggetto la presunta incompatibilità dei commissari di un esame, proiettato nell’era dei Social Network.
Due aspiranti insegnanti partecipavano ad un concorso pubblico sostenendo la prova scritta e pratica, ma rimanendo esclusi dalla prova orale.
Presentavano ricorso al Tar Sardegna, lamentando che taluni membri della Commissione giudicatrice e taluni concorrenti, ammessi alla prova orale, non soltanto erano colleghi nel medesimo Istituto scolastico ma, addirittura, dalle fotografie dei loro profili Facebook, emergeva un rapporto di amicizia ed una frequentazione.

Commissari e candidati amici su Facebook, non c’è incompatibilità

Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dal Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna in conformità alla tesi della giurisprudenza pacifica secondo cui, nei pubblici concorsi, le commissioni sono obbligate all’astensione solo laddove ricorra una delle condizioni previste dall’art. 51 c.p.c. (Cfr. Consiglio di Stato n. 3956/2014). Tali casi sono tassativi e non suscettibili di analogia o interpretazione estensiva, al fine di tutelare la certezza dell’azione amministrativa.
Per quanto concerne più specificamente Facebook, il Tar ha precisato che le cosiddette “amicizie” sul social sono irrilevanti poiché, lo stesso funzionamento della piattaforma consente di entrare in contatto con persone che, nella vita quotidiana, sono del tutto sconosciute.
Mentre, l’incompatibilità tra concorrenti ed esaminatori richiede la sussistenza di una comunanza di interessi economici o di vita, di intensità tale da far sorgere il sospetto che il candidato sarà giudicato in forza della conoscenza con l’esaminatore, in dispregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza della P.A.
Quindi, una foto caricata sul Social, secondo la decisione del Tar, non prova alcuna commensalità abituale proprio perché “nell’odierno modo di comunicare, qualunque occasione conviviale, anche del tutto episodica, può essere catturata e repentinamente pubblicata”.
Maria Rita Toscano

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