Commissione esaminatrice e criteri di valutazione: ogni volta che ci imbattiamo in un concorso o in una procedura comparativa le storture abbondano.
Ed è proprio quel che è successo, da ultimo, in un caso che ha visto coinvolto, tra gli altri, il Ministero dell’Istruzione.
Con quest’ultimo soccombente e condannato a rifondere le spese di giudizio.
Commissione esaminatrice e criteri di valutazione: il caso concreto
I criteri valutativi dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia sono stabiliti dal d.m. n.76 del 2012.
Principio ribadito, di recente, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1592/2017.
Tuttavia, è accaduto che una commissione giudicatrice, per il riconoscimento dell’abilitazione di cui sopra, esigeva l’allegazione di pubblicazioni “…coerenti con le tematiche del settore concorsuale”.
Con ciò disapplicando quanto previsto in linea generale dal regolamento ministeriale.
Ebbene, i giudici amministrativi sottolineano che la scelta di parametri diversi (rispetto a quanto previsto a livello nazionale) andava preceduta da due passaggi:
- la conoscibilità della decisione assunta e ciò mediante la pubblicazione della stessa sul sito del Ministero e su quello dell’Università;
- l’esplicazione delle ragioni che hanno spinto l’ente ad utilizzare criteri valutativi differenti rispetto a quanto stabilito dal regolamento ministeriale.
Ebbene, in difetto dell’assolvimento di tali oneri, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento della commissione esaminatrice di ritenere una candidata inidonea all’abilitazione scientifica per le funzioni di professore di prima fascia.
Nel caso di specie, infatti, la commissione avrebbe dovuto tener conto anche delle pubblicazioni coerenti con tematiche interdisciplinari pertinenti al settore concorsuale.
Commissione esaminatrice e criteri di valutazione: ancora sul caso concreto
Bastano generici riferimenti per giudicare incoerente una produzione scientifica?
Risposta negativa secondo i giudici amministrativi.
La mancata articolazione di argomentazioni circa l’incongruità delle pubblicazioni, comporta, infatti, un errore nella valutazione di inidoneità.
Ancora; il Consiglio di Stato tira le orecchie alla commissione giudicatrice anche per aver errato nell’inquadramento delle produzioni scientifiche della ricorrente.
Pubblicazioni, a parere dei giudici amministrativi, che hanno una rilevanza scientifica perfettamente in linea con il settore concorsuale cui ha preso parte la ricorrente.
Con quest’ultima che quindi ha visto accolte le sue doglianze.
E che riceverà un nuovo giudizio sulla sua qualificazione scientifica ai fini dell’abilitazione per le funzioni di professore di prima fascia da parte di una diversa commissione.
Che, si spera, valuterà attentamente le ragioni della ricorrente.
Antonello Mango