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I compensi professionali seguono il principio di cassa: legittima la sanzione del Fisco

Compensi professionali, una storia complessa

Quello dei professionisti con le imposte è un rapporto da sempre difficile. Non è semplice per nessuno districarsi fra i mille adempimenti fiscali: un ginepraio di leggi, circolari, sentenze, scadenze varie difficilmente comprensibile ai più senza l’assistenza di un commercialista. Ancor più complessa è la situazione per i professionisti, soprattutto in certi casi limite.

Compensi professionali, il caso dell’ingegnere siciliano

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Esemplificativo quanto accaduto a un ingegnere siciliano che, nel 2004, aveva percepito tramite assegno un compenso professionale il 30 dicembre. La somma era stata resa disponibile sul conto del professionista solo il 10 gennaio dell’anno successivo e per questo l’incauto ingegnere aveva fatturato i relativi compensi nell’anno di imposta 2005, anziché nel 2004. L’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente proprio questo errore: poiché i redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 54 TUIR seguono il principio di competenza (vanno, cioè, tassati nel periodo in cui il credito è sorto e non quando vengono effettivamente incassati), il contribuente ha agito in maniera non corretta. Pertanto, le somme oggetto della controversie avrebbero dovuto essere colpite da imposizione fiscale con riferimento al 2004, anno in cui il professionista aveva ricevuto l’assegno.

Nei gradi di merito, pur confermando l’esattezza delle argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, era stata esclusa l’applicabilità di alcuna sanzione, stante la buona fede del contribuente, il quale aveva comunque – seppur l’anno successivo – fatturato il compenso e corrisposto le relative imposte. La Cassazione, invece, con ordinanza n° 15439/2017 ha deciso di accogliere il ricorso dell’Amministrazione fiscale.

Compensi professionali, la colpa si presume

Le argomentazioni addotte dalla Corte sono principalmente due. In primo luogo, non rileva che la somma sia stata accreditata sul conto del professionista solo nel 2005, perché nel caso di pagamento a mezzo di assegno bancario la disponibilità della somma va ricondotta al momento della consegna del titolo di credito. La disponibilità dell’importo sul conto determina solo il decorrere degli interessi.

In secondo luogo, essendo incontestato che l’art. 6 del d.P.R. 633/1972 in tema di fatturazione sancisce l’applicazione del principio di cassa, deve ritenersi sussistente la colpa del contribuente e – di converso – l’assenza di buona fede (come invece ritenuto dai giudici di merito). Il regime sanzionatorio in materia tributaria è basato sulla colpa. Gli illeciti, cioè, vengono sanzionati fondandosi su una presunzione di colpa del contribuente, che quest’ultimo deve ribaltare. E poiché il professionista non ha fornito la richiesta prova contraria, il suo errore deve essere ritenuto colposo e quindi è legittima la sanzioni irrogata dall’Agenzia delle Entrate.

Compensi professionali, ordinamento tributario e “giusto processo”

La sentenza della Cassazione è altamente penalizzante per il contribuente che comunque aveva pagato le imposte dovute, sebbene in un anno diverso, e dunque non aveva alcune intenzione di venir meno ai suoi obblighi. Tuttavia, è pur vero che la pronuncia della Corte si pone in armonia con i principi propri dell’ordinamento tributario, che pongono l’Amministrazione fiscale in una posizione di forza rispetto al contribuente, che si riflette non solo sul piano sostanziale ma anche processuale. Un’ingenuità, dunque, ma pagata a caro prezzo dall’ingegnere siciliano.

Alessandro Re

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