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Concorso di persone nel reato, occorre dimostrare l’attività della partecipazione

Concorso di persone nel reato, occorre dimostrare l’attività della partecipazione

Cassazione, Sez. II sentenza 16632/2017:l’attività costitutiva della partecipazione ex art. 110 c.p. può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’azione”.

Accertare, accertare, accertare! E’ sempre lo stesso il messaggio che passa attraverso le sentenze della Suprema Corte. Infatti, ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale, il momento dell’accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato rappresenta, tra gli altri, l’obiettivo del processo penale.

Ed è proprio in riferimento alla suddetta tematica che la Corte di cassazione con sentenza n. 16632/2017 ha deciso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ma andiamo ai fatti della vicenda.

IL FATTO

Con sentenza del Tribunale, confermata successivamente in Corte d’Appello, veniva riconosciuta in capo a un soggetto la responsabilità penale in concorso ex art. 110 c.p. con il di lui padre, in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata. Decisione contro la quale veniva proposto ricorso per cassazione.

L’addebito in concorso ex art. 110 c.p. veniva, in particolare, contestato al ricorrente (figlio) sulla scorta della mera intestazione in capo a quest’ultimo di un’utenza fissa dalla quale erano partiti alcuni fax diretti ad una società di spedizione. Utenza per la quale – sostengono i giudici di merito – appare “inverosimile che qualcuno ne abbia indicato il numero come contatto da utilizzare…all’insaputa dello stesso ricorrente”.

In altre parole, prescindendo dagli specifici fatti della vicenda, i giudici di secondo grado mediante un ragionamento apparentemente inconfutabile hanno riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente.

Come detto, contro la sentenza della Corte d’Appello veniva proposto ricorso per cassazione sulla base dei seguenti motivi:

1) Difetto di querela, avendo il giudice monocratico escluso l’aggravante ex art. 61 n. 11 c.p., sicché il reato risultava procedibile ad istanza di parte, nella specie sporta dal direttore della filiale della società di spedizione, il quale non allegava la fonte del potere di rappresentanza.

2) Erronea applicazione dell’art. 110 c.p., avendo i giudici di merito ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente sulla base della mera intestazione dell’utenza telefonica senza aver ulteriormente vagliato il contributo causale fornito dallo stesso alla condotta posta in essere dal padre né l’elemento soggettivo della fattispecie.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con sentenza n. 16632/2017 la Corte di Cassazione respingeva il primo motivo ritenendo, invece, meritevole di accoglimento il secondo.

Per quanto riguarda il motivo attinente al difetto di querela, sporta dal direttore della filiale della società di spedizioni, la Suprema Corte, in accoglimento dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 40354/2013, ha ritenuto, in sostanza, che ai fini della piena legittimità della querela non occorre essere proprietario, possessore o detentore nel senso civilistico del termine. Risulta utile in proposito ricordare che le Sezioni Unite avevano espressamente chiarito che il possesso rilevante nell’ambito penalistico deve essere inteso in un’accezione più ampia “includendo non soltanto il possesso animo domini, ma anche qualsiasi potere di fatto che venga esercitato in modo autonomo e indipendente dalla proprietà del bene”.

Sulla scorta del suddetto postulato e delle ulteriori considerazioni della predetta sentenza della Sezioni Unite, che in questa sede si omettono per economicità, la Sez. II della Corte di Cassazione, nel caso de quo, ha quindi ritenuto che “alla relazione qualificata intercorrente tra il bene appreso e il soggetto che lo deteneva si collega la diretta ed autonoma qualifica di p.o. di quest’ultimo e la conseguente facoltà di proporre querela, anche prescindendo dai poteri di rappresentanza conferiti dalla società”.

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, ossia le doglianze mosse in ordine al concorso di persone ex art. 110 c.p., la Suprema Corte ha ritenuto che  il  ragionamento di tipo apodittico operato dai giudici  della Corte d’Appello non può condurre, in assenza di una più penetrante disamina, al riconoscimento della prova del concorso nell’illecito ascritto al ricorrente.

I giudici di legittimità rilevano, infatti, che “la concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell’art. 110 cod. pen., consente di ritenere che l’ attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’azione”.

L’assenza di un simile accertamento nella condotta del ricorrente impedisce, dunque, l’addebito concorsuale mossogli in ordine al reato di appropriazione indebita.

Annulla pertanto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Antonio Colantoni

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