Condominio, vicinato e stalking
Pensate che lo stalking sia la reazione violenta dell’ex appena lasciato o dell’ammiratore deluso? Vi sbagliate. Arriva lo stalking condominiale.
La Corte di Cassazione (n. 20895/2011), infatti, rinviene gli estremi del reato di cui all’art. 612-bis c.p. anche nell’atteggiamento di chi esaspera il vicino di casa. Attenzione, dunque, a chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta, determinando un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ingenerando un fondato timore per l’incolumità o costringendo ad alterare le abitudini di vita.
Recentemente la Cassazione (n. 26878/2016), confermando l’estensione dei confini del delitto di stalking all’ambito condominiale, ha ritenuto provata la credibilità del vicino-querelante, costretto ad assumere tranquillanti e ad assentarsi dal lavoro.
Il fatto: stalking condominiale
Il Tribunale del riesame conferma la misura cautelare della custodia in carcere per gli atti persecutori commessi dall’indagato nei confronti dei vicini di casa.
La difesa ricorre avverso tale decisione, censurando la violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p. e l’inosservanza dell’art. 612-bis c.p. L’evento del delitto di stalking, infatti, sarebbe stato erroneamente accertato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, senza il supporto di un riscontro esterno.
La Cassazione: vittima di stalking, io ti credo!
Peccato che la Cassazione, V sezione penale n. 26878/2016 abbia “creduto” alle parole della vittima di stalking, dichiarando inammissibile il ricorso.
Facendo leva sulla costante giurisprudenza di legittimità, la Corte sottolinea che le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, costituire il fondamento della responsabilità penale dell’imputato, purchè all’esito di un vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante e di attendibilità intrinseca del racconto (Cass., Sez. Un., n. 41461/2012).
La Cassazione, dunque, ha prestato fiducia a quanto riferito dalla persona offesa, evidenziando che le ripetute querele erano frutto dell’esasperazione per i continui episodi idonei a turbare la vittima e a porla in grave stato di preoccupazione.
Il provvedimento impugnato, pertanto, prevede un congruo apparato motivazionale, vertendo sull’attendibilità delle accuse mosse dal querelante al ricorrente e sullo sconvolgimento delle condizioni di vita della persona offesa. Dalle dichiarazioni e dai comportamenti della vittima possono ricavarsi, dunque, elementi sintomatici del turbamento psicologico provocato dagli atti persecutori (Cass, sez. V, n. 14391/2012).
Claudia Cascio