Condominio e bollette, come noto, sono argomenti che comportano spesso grosse preoccupazioni e grattacapi, che non di rado generano vere e proprie controversie destinate a riversarsi nelle aule giudiziarie. La casistica giurisprudenziale al riguardo, pertanto, è non solo molto ricca, ma anche – per così dire – variopinta.
In questo articolo intendiamo occuparci in particolare di due recenti pronunce della Corte di Cassazione inerenti rispettivamente il distacco del servizio idrico (sent. n. 16894/16) e il distacco dell’energia elettrica (sent. n. 25731/15).
Il distacco del servizio idrico – Cass. n. 16894/16
In relazione alla fornitura idrica, la Corte di Cassazione (sent. 16894/16) ha ritenuto legittima l’ordinanza del Tribunale di prime cure, emanata in esito a un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui era stato ordinato il ripristino del servizio idrico nel condominio.
In particolare, nel caso di specie la conduttrice di un immobile ricorreva d’urgenza al Tribunale deducendo che la locataria aveva operato il distacco dell’acqua corrente nell’immobile a lei locato. Il Giudice, valutato il fatto che nelle more del giudizio era stata ripristinata la fornitura interrotta, aveva comunque ritenuto fondata l’esigenza di approvvigionamento idrico e quindi l’azione cautelare. Evidenziata dunque l’arbitrarietà del distacco del contatore, ritenuti sussistenti tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora, pur dichiarando cessata la materia del contendere condannava comunque la locatrice alla refusione delle spese di lite della fase cautelare.
In disparte i pur fondamentali risvolti processuali della vicenda (l’ordinanza che definisce il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. non è difatti autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, salvo che il giudice adito unifichi la fase cautelare ed il giudizio di merito, emanando, in luogo del provvedimento d’urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito dal carattere decisorio), ciò che preme in questa sede evidenziare è che il distacco della fornitura idrica è stato valutato come foriero di un grave e irreparabile pregiudizio, meritevole di tutela in via d’urgenza.
Il distacco dell’energia elettrica – Cass. n. 25731/15
Diversa, invece, un’altra precedente decisione della Suprema Corte in relazione ad un caso di distacco della fornitura di energia elettrica. Secondo la Cassazione (cfr. sent. 25731/2015), infatti, il contratto di fornitura energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione, e pertanto sarebbe legittima la clausola contrattuale che prevede il distacco della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta. Quest’ultima clausola, più tecnicamente, rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante), e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus (cfr. art. 1460 c.c.), la quale come noto rappresenta una forma di autotutela per la parte prevista dalla legge in considerazione della natura sinallagmatica del contratto.
Tuttavia, la sospensione della fornitura può essere legittima solo fintanto che permane l’inadempimento dell’utente, mentre è illegittima se la stessa è attuata – o mantenuta – quando l’utente ha pagato il suo debito.
In tale caso il protrarsi del distacco integra a tutti gli effetti un inadempimento contrattuale della società erogatrice, che quindi obbliga il somministrante al risarcimento del danno in base agli articoli 1176 e 1218 del Codice civile. Il fornitore potrà sottrarsi alla propria responsabilità solo fornendo la prova che l’inadempimento è stato causato da una causa a sé non imputabile, o dall’ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento della morosità.
Secondo la sentenza in commento, difatti, “la mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione”.
Due forniture, due trattamenti diversi?
Giova precisare che il diverso trattamento dei due distacchi (dell’acqua e dell’energia elettrica), a ben vedere, non è motivato da una diversa valutazione in ordine all’importanza delle due forniture, quanto piuttosto dal diverso iter processuale seguito dalle due vicende decise dalle sentenze in commento.
Nel primo caso, difatti, si trattava di un ricorso cautelare, il quale è fondato su presupposti e requisiti diversi stante la sua natura strumentale, provvisoria e non definitiva, e in quanto emesso all’esito di una fase sommaria e destinato comunque per sua stessa natura ad essere sostituito dalla decisione di merito (il cui procedimento era ancora in corso al momento della pronuncia della Cassazione).
Solitamente, infatti, pur non mancando pronunce di segno opposto, per la giurisprudenza prevalente la sospensione per morosità delle utenze idriche è ritenuta parimenti ammissibile e legittima, quale soluzione all’inadempimento della controparte del rapporto contrattuale reciproco, per le stesse motivazioni sopra esposte in relazione all’energia elettrica.
Va comunque precisato che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEGSI) ha dettato delle regole ben precise per la costituzione in mora del cliente, codificando l’iter e i termini per la sanatoria della morosità. Conseguentemente, il distacco delle forniture non potrà essere improvviso e neppure immediatamente seguente alla scadenza della bolletta non saldata, ma vi si potrà giungere solo per gradi, di modo da evitare situazioni spiacevoli per il cliente.
In breve, per quanto riguarda l’energia elettrica è difatti necessario innanzitutto il sollecito scritto al cliente mediante raccomandata, e a seguire il decorso di un periodo di riduzione della potenza energetica disponibile, alla scadenza del quale, ove la posizione non sia ancora stata regolarizzata, sarà possibile operare la sospensione dell’erogazione. Questo sempre salvo che non vi sia stata formale contestazione di conguagli o di importi anomali, nel qual caso, a partire dal 1° luglio 2016, la società potrà procedere con il predetto iter solo dopo aver risposto per iscritto al reclamo.
Molto simile la disciplina per quanto riguarda la fornitura idrica, disciplinata, oltre che dai Regolamenti dell’Autorità, dalla normativa locale, la cui sostanza resta comunque la medesima, essendo il distacco comunque subordinato alla previsione e all’osservanza di termini congrui e certi di diffida, risposta ai reclami e ripresa della fornitura, e di obblighi di comunicazione all’utenza.
Il testo integrale delle sentenze è reperibile ai seguenti link: sent. n. 16894/16 e sent. n. 25731/15.
Davide Baraglia