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Il condominio paga i danni per la caduta nel vano ascensore

Il condominio paga i danni per la caduta nel vano ascensore

 

Tutto il condominio è responsabile per le gravissime lesioni riportate dalla bambina che cade nel vano dell’ascensore e per il mancato adeguamento alla disciplina regolamentare rispondono anche i condomini che abitano in scale diverse da quella in cui è collocato l’ascensore.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4436/17, respingendo il ricorso dei condòmini, condannati nei gradi precedenti a pagare i danni alla ragazza, diventata maggiorenne nel corso della causa e intervenuta nel giudizio.

La storia processuale

Invero, la Corte d’appello aveva parzialmente rivisto la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale aveva affermato la responsabilità del condominio, rappresentato dall’amministratore, in solido con la società che aveva installato l’ascensore, condannando al tempo stesso la Società di assicurazioni alla manleva nei confronti dell’impresa.
Una sentenza rivista, appunto dai giudici di secondo grado che affermavano la responsabilità esclusiva del condominio, dichiarando anche inammissibile, per mancanza di titolarità, l’opposizione di una parte dei condòmini che si erano costituiti in giudizio come terzi (art. 404 c.p.c.).
In sede di giudizio di legittimità, i condomini ricorrenti, sostenevano che lo stabile fosse composto da quattro scale, ciascuna indipendente rispetto alle altre e fornita di un proprio autonomo ascensore. L’esistenza di un condominio parziale dava dunque ai singoli condòmini il diritto di opporsi alla sentenza e di esercitare un’azione diretta all’accertamento in proprio favore delle condizioni per la ripartizione delle spese (art.1123 c.c.), sostenendo, peraltro che i soli condòmini della scala D fossero tenuti a pagare per le inadempienze riscontrate.
Non si poteva negare, infatti, la natura parziale del condominio, vista l’assenza di collegamento tra le quattro scale dotate di ingresso indipendente. Per finire, i condomini delle scale A, B, e C contestavano alla Corte d’Appello anche la dichiarazione di inammissibilità della loro opposizione come terzi e negavano che l’amministratore potesse validamente rappresentarli.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione, però, respinge il ricorso. Secondo i giudici legittimità, infatti, il condominio parziale delinea una situazione configurabile solamente per la semplificazione dei rapporti di gestione interna alla collettività condominiale, ma non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all’amministratore. La Corte, quindi, rigetta il ricorso e condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Mariano Fergola

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