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Confisca post-mortem agli eredi: la sorte delle intestazioni fittizie al vaglio delle Sezioni Unite

La Cassazione penale, Sezioni unite, con la sentenza n. 12621 del 16 marzo 2017 si è pronunciata in ultimo grado sulla legittimità della confisca effettuata ai danni degli eredi di Luca de Angelis, imputato della malavita mafiosa e dei giri di usura nella città di Velletri presso cui è rimasto ucciso in una sparatoria alcuni anni fa.

Luca de Angelis e la confisca agli eredi

Per comprendere la vicenda occorre anzitutto fare chiarezza sulla figura di Luca de Angelis. Chi era e che colpe hanno avuto i suoi eredi? Luca de Angelis, anche noto come il “Gommista”, dalle approfondite indagini condotte dai Carabinieri di Velletri e dalla Procura, era un esponente della malavita camorrista che, gestendo un’azienda di pneumatici nella città di Velletri, si era reso responsabile di alcuni giri sporchi connessi alle attività mafiose e a gravi giri di usura che hanno anche condotto al suicidio di alcune vittime.

A seguito di una sparatoria avvenuta a Velletri nel dicembre del 2008, il De Angelis è rimasto ucciso da un colpo di arma da fuoco, lasciando ai suoi eredi un cospicuo patrimonio…pari a ben 2 milioni di euro.

Tuttavia dalle indagini patrimoniali condotte dalla Procura e dal Tribunale di Roma, è emersa una netta sproporzione tra i redditi accumulati dal De Angelis e il patrimonio accumulato, evidentemente acquistato con i proventi delle attività illecite e criminose esercitate. Da ciò è dipesa l’esecuzione di un decreto di confisca di prevenzione ex art. 18 D.lvo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nei confronti degli eredi di De Angelis Luca avente ad oggetti 4 immobili con annessi terreni, comprensivi dei beni all’interno custoditi, 17 terreni, 5 veicoli tra cui due autovetture Mercedes, 2 depositi di risparmio postali ed un’azienda di pneumatici. La confisca era stata disposta a carico degli eredi per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.

Confisca e intestazioni fittizie, la pronuncia delle Sezioni Unite

La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite ha riguardato il problema delle intestazioni fittizie nella confisca. Infatti, dei beni confiscati alcuni erano stati acquistati dagli eredi in via di successione ereditaria mentre altri beni erano stati intestati fittiziamente dal de cuius mentre era in vita ad alcuni eredi, genitori e fratello.

La norma ex art. 18 c. 3 testualmente dispone: “Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso”. Lo scopo della norma, che introduce la regola dell’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e che consente la confisca ai danni degli eredi, è evidente: eliminare dal circuito economico i beni provenienti dalle attività illecite.

Posta dunque la pacifica confiscabilità dei beni acquistati iure successionis dagli eredi, la Corte ha dovuto stabilire la confiscabilità o meno dei beni che erano stati dal de cuius fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, e, in tale ultimo caso, se sia o meno necessaria ai fini della confisca, la declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione.

La Corte afferma che la confisca post mortem ha un oggetto ampio e si riferisce non solo ai beni oggetto della successione ereditaria ma anche a tutti quei beni che al momento del decesso erano nella disponibilità del de cuius per essere stati fittiziamente intestati a terzi, vista la finalità della norma, rappresentata dalla necessità di assicurare la confisca di tutti i beni che siano “ricollegabili” all’agire del soggetto pericoloso.

Affermata la confiscabilità dei beni fittiziamente intestati ci si chiede se, ai fini della validità della confisca, occorra o meno che la confisca sia preceduta da una declaratoria di nullità dell’atto dispositivo.

La Corte afferma che la declaratoria di nullità dell’atto non è condizione di validità della misura di prevenzione patrimoniale, rimanendo in ogni caso la confisca valida ed efficace, ma tuttavia si rende necessaria a seguito dell’accertamento della fittizietà per questioni di certezza pubblica e stabilizzazione dei rapporti giuridici.

In conclusione, dunque, le Sezioni Unite, rigettando i ricorsi degli eredi del De Angelis, affermano che la confisca post-mortem ex art. 18 c. 3 può avere ad oggetto anche i beni oggetto di fittizia intestazione senza che sia necessaria la previa declaratoria di nullità dell’atto dispositivo.

Martina Scarabotta

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