La Consulta conferma: è del ministero della Salute la competenza sui controlli veterinari. Con la sentenza n. 270 del 2016, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro l’ordinanza “contingibile ed urgente” del ministro della Salute sulle “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”, del maggio 2015. Lo rende noto il ministero della Salute.
Un provvedimento con il quale «è stata rafforzata ed intensificata l’attività di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovi-caprina, nonché alla leucosi bovina enzootica nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni». La Consulta ha affermato che l’ordinanza ministeriale attiene «in modo prevalente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della “profilassi internazionale”, di cui all’art. 117, primo comma, lettera q), della Costituzione».
I giudici costituzionali hanno, pertanto, ribadito che la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento rientra nelle prerogative del ministero della Salute, attenendo all’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “profilassi internazionale”, e di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”».