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Consulta: diritto allo studio degli alunni disabili non limitabile per motivi di bilancio

La riflessione a margine della sentenza n. 275/2016 della Consulta – che dichiara l’incostituzionalità dell’art. 6, comma 2-bis della legge reg. Abruzzo n.78 del 1978 – non vuol essere il solito contenuto pietista e compassionevole, tanto superfluo quanto ipocrita, nei confronti delle persone affette da disabilità, ma l’evidenziazione di un inciso che si erge a indefettibile ed assoluto principio del (giusto) ‘dover essere sociale’: “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”

Ci si potrebbe fermare a questo estratto della pronuncia con la quale, la Corte Costituzionale, lo scorso 16 dicembre ha dichiarato l’illegittimità (costituzionale) della sopra citata norma (aggiunta dall’art. 88, comma 4, della legge di bilancio della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15) della legge reg. Abruzzo in materia di “interventi per l’attuazione del diritto allo studio”, nella parte in cui si pone come limite alla compartecipazione della Regione al pagamento del contributo e delle spese “documentate e necessarie” a garantire il servizio di assistenza specialistica e trasporto degli studenti disabili per come richiesto dalla Provincia di Pescara.

A fronte dell’impegno assunto di garantire il 50% delle spese, erogando finanziamenti nettamente inferiori, l’ente regionale ha prodotto una drastica riduzione dei servizi riservati agli studenti affetti da disabilità.  Scelta, questa, funzionalmente orientata ai principi di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, in base all’assunto secondo cui “l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti”.

Il giudice delle leggi, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal T.A.R. Abruzzo con l’ordinanza di rinvio del 19 marzo 2014, in virtù della “natura fondamentale” di diritti come quello all’istruzione del disabile, consacrato all’art.38 Cost. – nonché a livello internazionale dall’art.24 della Convenzione sui diritti delle persone disabili – che “impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessaticome tale, non eludibile per motivi di bilancio.

Con la norma ritenuta incostituzionale, la Regione non ha inteso contestare le spese sostenute dalla Provincia per garantire il servizio, bensì rideterminare l’ammontare del proprio contributo. Tale atteggiamento del legislatore viene interpretato come il presupposto autorizzativo della spesa iscritta in bilancio. L’ “aleatorietà contributiva” dell’ente regione, avuto riguardo della garanzia tutelata, ha portato il T.A.R. a chiamare in causa la Consulta ritenendo la questione di legittimità costituzionale, “pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo”.

Nel devolvere la questione, il Giudice regionale non ha lesinato osservazioni circa la discrezionalità che l’art.6, comma 2-bis riserva alla Regione relativamente a misure – valide al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili – “previste, in quanto necessarie”.

La Corte ha confermato tale argomentazione, richiamando la celebre sent. 80 del 2010 dove già aveva avuto modo di affermare che “in attuazione dell’art. 38, comma 3 Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università»; e che «la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”. La tutela riservata a questi interessi, deve godere delle garanzie minime della “stabilità, obbligatorietà e certezza del finanziamento”.

Il riconoscimento di queste “garanzie inviolabili” non è l’ennesima riprova del dovuto rispetto da tributarsi a categorie ritenute “protette” dalla legge e, come tali, sempre oggetto di una inconscia differenziazione da altre, ma la volontà di assicurare proprio quei mezzi utili a stimolare le naturali capacità di chi parte svantaggiato, incentivando il processo di equiparazione sociale.

Francesco Donnici

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