Nullo il contratto di locazione non registrato
Il contratto di locazione che non viene registrato è nullo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 25503/2016 (qui allegata).
Il conduttore, quindi, non è tenuto al pagamento dell’affitto. Il canone non è dovuto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la Corte d’Appello di Bologna che aveva ritenuto il contratto semplicemente inefficace.
La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame. Il contratto si considerava concluso, ma inefficace perché non registrato. Anche se il contratto era inefficace, non esimeva l’occupante dall’obbligo di pagamento del canone pattuito “come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile”.
Da qui il ricorso. Il ricorrente sosteneva che la sentenza era affetta da violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3 del c.p.c.
Al caso di specie si è ritenuto applicabile l’articolo 1458 c.c., che disciplina la risoluzione di contratto per inadempimento, e non gli effetti di nullità.
Non solo il pagamento non è dovuto, ma qualsiasi corrispettivo pagato è da considerarsi un indebito oggettivo. (articolo 2033 del codice civile)
La legge numero 311/2004 stabilisce, infatti, che “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
È inoltre respinta dalla Corte, la decisione della Corte d’Appello che al locatore spettasse un compenso per l’ingiustificato arricchimento del conduttore. In questo caso la domanda sarebbe dovuta essere espressamente formulata.
Un qualsiasi contratto di locazione, dunque, non produce effetti e ogni eventuale pagamento deve essere riconsegnato, in termini d’ingiustificato arricchimento.
Sabrina Arnesano