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Contratto scritto e prova della simulazione

I limiti in tema di prova della simulazione di un contratto con forma scritta ad substantiam. Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 20 marzo 2017 n. 7093

Contratto scritto e prova della simulazione. Il caso

L’attrice in primo grado agiva in giudizio affinché venisse dichiarata la nullità per simulazione del contratto col quale la madre ebbe a vendere alla nipote la proprietà di un appartamento; chiedendo altresì che venisse dichiarato che l’immobile di cui al detto atto di compravendita ricadeva nell’asse ereditario della defunta ed era, quindi, di proprietà dei suoi figli, in quanto suoi eredi.

Soccombente in primo grado, si vedeva accogliere le domande nel giudizio d’appello in cui veniva considerata provata la simulazione attraverso le risultanze di un assegno circolare e relativa documentazione bancaria, nonché dall’escussione di un teste sul punto.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ricorreva l’acquirente dell’immobile de quo, lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte di Appello fondato la propria decisione su testimonianze e presunzioni in violazione dei limiti previsti dalla legge ai fini della prova dell’accordo simulatorio e per avere la Corte Territoriale omesso di dichiarare l’inammissibilità e/o la nullità della prova per testi assunta e delle presunzioni ai fini della prova dell’accordo simulatorio.

Contratto scritto e prova della simulazione. Il Punto della Cassazione

Come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, l’attrice, erede della venditrice, non poteva essere considerata “terzo” rispetto all’atto impugnato per simulazione, non avendo la stessa esercitato l’azione di riduzione, ma andava considerata quale contraente, con la necessaria conseguenza dell’osservanza delle limitazioni probatorie di cui agli artt. 2711 e 2719 c.c.

Ebbene, la Corte Territoriale, disattendendo la corretta premessa giuridica dalla stessa posta, aveva ritenuto provata la simulazione attraverso le risultanze di un assegno circolare e relativa documentazione bancaria, nonché dall’escussione di un teste.

In altre parole, la Corte d’Appello, perviene alla decisione corretta attraverso, però, un iter logico-giuridico errato, non tenendo conto del granitico orientamento della Cassazione in tema di prova della simulazione.

Contratto scritto: la prova testimoniale della simulazione spetta alla controparte

Nella sentenza in commento, invero, i Giudici di Piazza Cavour sottolineano come in tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.

Nel caso di simulazione assoluta, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’articolo 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’articolo 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile senza limiti.

Nel caso di simulazione relativa, se la domanda è proposta da creditori o da terzi – che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte – la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l’illiceità del negozio.

Sottolineano inoltre i giudici di Piazza Cavour, l’ormai granitico orientamento della Corte di legittimità nel ritenere che il documento che può costituire principio di prova per iscritto (articolo 2724 c.c., n. 1), tale da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta di un contratto con forma scritta ad substantiam, deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo.

Chiarito, dunque, che la prova della simulazione assoluta è consentita tanto per via testimoniale quanto per via di presunzione nelle ipotesi contemplate dall’articolo 2724 c.c., la Corte d’Appello ha errato, commenta la Cassazione, in quanto non ha considerato che proprio l’assegno circolare – da cui è stata desunta la simulazione – preso in esame costituisce quel “principio di prova scritta” che consente – ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 1 – di superare i limiti di prova.

Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, l’assegno circolare de quo è proveniente dalla controparte – che l’ha sottoscritto “a girata”; contiene il collegamento al fatto controverso (accordo simulatorio), che consente di qualificarlo principio di prova scritta ai sensi dell’articolo 2724 c.c., n. 1, tale da consentire di provare la simulazione per testi e per presunzioni, in deroga al divieto discendente dagli articoli 2722 e 2729 c.c..

Pertanto, in questo senso, e con una motivazione in diritto corretta dalla Cassazione, la decisione adottata dalla Corte territoriale risulta essere conforme al diritto, risultando legittimamente utilizzate sia la prova per presunzioni che la prova testimoniale.

Alessandra Iacono

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