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Coppie di fatto: nessun diritto sulla casa se muore il proprietario

Il convivente di fatto ha diritto di abitare nell’immobile di proprietà dell’altro convivente. Se viene meno la convivenza per il decesso del proprietario, il convivente superstite perde il diritto di abitarvi.

Coppie di fatto e diritto di abitazione: il caso

Una donna, dopo una convivenza di 47 anni con un uomo, aveva continuato ad abitare nell’immobile di proprietà esclusiva del convivente dopo la morte di quest’ultimo. La figlia di lui, proprietaria per successione legittima, si è rivolta al giudice per costringere la compagna del padre a restituirle l’immobile, ottenendo un provvedimento favorevole. La decisione è stata confermata  anche dal giudice di appello, che ha ritenuto che il prolungato rapporto di convivenza “more uxorio” tra la donna e il convivente defunto non attribuisse alla prima alcun titolo idoneo a possedere o detenere l’immobile, né il diritto di abitazione, ex art. 540, comma 2 e art. 1022 c.c., riservato al coniuge.

Coppie di fatto: il ricorso della convivente in Cassazione

Impugnata la sentenza in Cassazione, la donna ha sostenuto di aver diritto ad abitare nell’immobile del convivente defunto. Infatti l’evoluzione del sistema sociale e la preminenza assunta nell’ordinamento dalle formazioni sociali, di cui all’art. 2 della Costituzione, hanno portato la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione a qualificare come interesse meritevole di tutela il rapporto di convivenza “more uxorio” ove caratterizzato da apprezzabile stabilità, riconoscendo al convivente non titolare di diritti reali o relativi sull’immobile destinato ad abitazione della coppia, la titolarità di una relazione con il bene qualificata come detenzione autonoma, tale da legittimare il godimento del bene anche dopo il decesso del convivente.

Coppie di fatto: la decisione della Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso della donna. La Corte ha motivato affermando che la convivenza “more uxorio” è meritevole di tutela e il convivente non proprietario dell’immobile in cui si svolge la vita familiare, è legittimato ad abitarvi. Tale situazione giuridica non muta finché sussiste la convivenza. Ne consegue che una volta venuta meno la cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile. Il convivente superstite potrà continuare ad abitarvi solo nelle seguenti ipotesi: a) eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.

Coppie di fatto: i diritti del convivente sulla casa di abitazione

Vi sono delle ipotesi in cui il convivente superstite acquista il diritto a continuare ad abitare nell’immobile in cui viveva con il convivente defunto. La prima ipotesi è quella in cui il convivente defunto fosse titolare di un contratto di locazione. In tal caso il convivente superstite succede nel contratto. Come previsto dall’art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.404/1988. Altra ipotesi è disciplinata dalla legge 76/2016, c.d. legge Cirinnà. L’art. 1, comma 42, prevede che se il convivente defunto era proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non oltre i cinque anni. Nel caso in cui vi abitino anche figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto di continuare ad abitare nella casa non può essere inferiore a tre anni.

Queste ipotesi non riguardavano però  il caso deciso dalla Corte e la donna è stata condannata al rilascio dell’abitazione.

Livia Carnevale

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