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Codice degli appalti, cosa cambia con il “correttivo”

Ancora modifiche nel settore degli appalti pubblici

A circa un anno dalla entrata in vigore del Codice degli appalti, il 5/05/2017 è stato pubblicato in G.U. n. 103,  il d. lgs. 19/04/2017, n. 56.

Il correttivo, che entrerà in vigore il 20/05/2017, si compone di 131 articoli e modifica sostanzialmente il d. lgs. 18/04/2016, n. 50.

Il ritorno dell’appalto integrato.

Tra le novità di maggior rilievo vi è senza dubbio l’appalto integrato, al quale è possibile ricorrere nei casi indicati dall’art. 59, comma 1 bis.

La scelta di tale procedura ad opera della stazione appaltante deve trovare tuttavia una motivazione nella determina a contrarre. In particolare, deve essere dato atto dei presupposti che consentono il ricorso all’istituto in esame e della incidenza sui tempi di realizzazione.

In relazione alla progettazione, si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. L’art. 24 del Codice risulta infatti modificato, in relazione al comma 8, e integrato dei commi 8 bis e 8 ter.

La corresponsione dei compensi non può essere subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Per i servizi di ingegneria e architettura, il corrispettivo non può consistere in forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

In merito all’istituto del contraente generale, si specifica che è possibile ricorrervi solo quando l’importo dell’affidamento sia superiore a 100 milioni di euro.

La conferma della soglia del 30% nel subappalto.

In tema di subappalto, viene confermata la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale.

Subisce modifiche anche l’art. 102 del Codice. Per le attività di collaudo, le Amministrazioni sono obbligate a scegliere i collaudatori iscritti in un apposito albo.

Viene introdotto il comma 1 bis all’art. 108 che esclude il limite temporale di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; si intuisce, quindi, che le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico anche successivamente ai diciotto mesi previsti come termine massimo dalla predetta norma.

Una nuovo articolo chiude il Titolo sull’esecuzione: l’art. 113 bis che disciplina i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti.

In tema di accordo bonario di cui all’art. 205, in virtù del nuovo comma 6 bis, l’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

La soppressione del Collegio consultivo tecnico.

Il correttivo abroga l’art. 207. L’organo del Collegio consultivo tecnico, quindi, introdotto con il Codice del 2016, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, ha avuto vita breve .

Le disposizioni transitorie e di coordinamento.

Sul tema delle infrastrutture strategiche, con l’introduzione del comma 1 bis, art. 216, il correttivo tenta di offrire risposta ai tanti quesiti sorti nella vigenza del Codice del 2016. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla entrata in vigore del Codice, l’approvazione dei relativi progetti segue la disciplina previgente del d.lgs. n. 163/2006.

Tra le numerose integrazioni dell’articolo in questione, deve segnalarsi il comma 22 che estende l’applicabilità della procedura dell’arbitrato alle controversie relative ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Codice.

Rosamaria Berloco

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