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Corte di Giustizia UE: legittime le tariffe forensi stabilite per legge

La Corte di Giustizia UE, nelle cause riunite C-532 e C-538, si è pronunciata su alcuni controversi profili della legge spagnola sulla determinazione delle tariffe forensi, a fronte delle domande di rinvio pregiudiziale riguardanti l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3 TUE, degli articoli 56 e 101 TFUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 4 e 15 della direttiva 2006/123/CE, presentate rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza e dal Juzgado de Primera Instancia de Olot.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che: “l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa”. Al contempo, i Giudici del Lussemburgo hanno lasciato inevase una serie di ulteriori questioni, dichiarando la loro incompetenza.

Le cause riunite. La prima causa (C-532/15) arriva alla Corte sulla base di una contestazione mossa dall’ArcelorMittal Zaragoza.  Condannata alle spese di giudizio, la società aveva contestato diritti e, soprattutto, onorari del legale di una delle controparti (Eurosaneamientos) ritenendoli indebiti ed eccessivi.

Il giudice nazionale si era pronunciato circa la possibile riduzione delle spese legali, portando  l’Eurosaneamientos a ricorrere contro questa decisione. Secondo il ricorrente, nel Real Decreto n. 1373/2003, non è riconosciuta, ad una autorità giurisdizionale, la possibilità di modulare a propria discrezione i diritti dei procuratori legali come per legge stabiliti, muovendo da un assunto del Tribunal Constitutional in base al quale tale attività, se operata dai giudici nazionali, costituirebbe una interpretazione contra legem del diritto dello Stato.

La seconda causa (C-538/15), muove dalla controversia sorta tra il Sig. de Bolos pì, procuratore legale spagnolo e l’Urbaser, che aveva ritenuto eccessivamente esose le richieste economiche del legale – calcolate sempre sulla base dell’R.D. 1373/2003 – soprattutto se comparate alle mansioni effettivamente svolte e in considerazione di una scrittura privata dove le parti si accordavano per un onorario di entità nettamente inferiore a quello richiesto. Le questioni ad oggetto della domanda di rinvio, in questo caso, vertevano su argomenti lievemente diversi, andando a toccare (anche) il profilo relativo ad una ritenuta lesione del principio di “libera concorrenza” di cui all’art.101 TFUE.

La decisione CGUE dell’ 08/12/2016. Benché il Consejo General de Procuradores de Espana avesse sottolineato come debba spettare solo ai giudici nazionali pronunciarsi su tali questioni, la Corte ha parzialmente seguito questa linea.

La decisione della CGUE ha come base essenziale il combinato disposto degli articoli 101 TFUE e 4/co.3 TUE a fronte del quale si è in presenza di una “violazione qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.” In tal senso la Corte sottolinea come il R.D. 1373/2003 sia una normativa promulgata dallo Stato e non già dalle associazioni professionali e che la verifica del procedimento di liquidazione degli onorari dei procuratori legali spetterebbe ai giudici nazionali.

Invero, la normativa elaborata dal governo spagnolo prevede, da un lato, la possibilità per un procuratore legale e il suo cliente di derogare agli importi degli onorari ivi previsti nella misura del 12% in più o in meno, e, dall’altro, un limite massimo globale degli onorari percepiti da un procuratore legale nello stesso procedimento.

Dalle osservazioni scritte del governo spagnolo emerge che detto regio decreto prevede altresì la possibilità di derogare, in via eccezionale e su autorizzazione rilasciata da un giudice, agli importi massimi dallo stesso previsti, oltre al diritto dei clienti di contestare, nell’ambito del procedimento di verifica delle spese, i costi inutili, facoltativi, superflui o non autorizzati dalla legge, nonché gli onorari che non sono stati generati nell’ambito di una controversia.

La Corte risolve così la questione: la disciplina delle tariffe forensi applicabili è elaborata dal legislatore statale e non dall’associazione professionale che pur si vede riconosciuto un margine di discrezionalità in fase applicativa. Di converso, i giudici nazionali avranno il compito di “verificare la corretta applicazione” della legge, ovvero vigilare circa l’effettivo utilizzo di detto margine di discrezionalità senza però ingerirsi – nemmeno in circostanze eccezionali, come può essere la presunta contrarietà ad uno dei “motivi imperativi di interesse generale” per come descritti all’articolo 4, comma 3 TUE – al fine di derogare ai limiti fissati dalla legge.

Francesco Donnici

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