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Cresce il numero degli ospedali bombardati, le norme del diritto internazionale umanitario in materia

Cresce il numero degli ospedali bombardati, nei conflitti sparsi per il globo: ecco le norme del diritto internazionale umanitario in materia.

Ci risiamo: un altro ospedale bombardato. Questa volta è accaduto a quello pediatrico situato nei quartieri orientali di Aleppo, in Siria, a seguito degli intensi raid aerei avvenuti nei giorni scorsi, quale ennesimo episodio di fuoco nella guerra civile che, ormai dal 2011, affligge il Paese guidato dall’attuale Presidente Bashar Al Assad. A denunciarlo sono stati gli attivisti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, un gruppo vicino all’opposizione con sede in Gran Bretagna, che hanno altresì riferito che, nel triste bilancio che ne è conseguito, avrebbero perso la vita ben ventuno persone,  tra cui cinque bambini e un medico volontario. Vi è ancora il dubbio sull’identità dei responsabili della strage: mentre la Russia, alleata del regime siriano, ha negato di aver condotto raid sulla suddetta città (Aleppo) nell’ultimo mese, Damasco, invece, ha annunciato l’inizio di una campagna aerea contro i “terroristi”, ovvero i ribelli, nella Siria centrale e nordoccidentale.

In realtà, l’episodio di cui sopra è l’ennesimo, tra tanti, accaduti sia in questo che in teatri operativi differenti: si potrebbe ricordare il recente bombardamento di un ospedale in Yemen (nello specifico, quello di Abs, nella provincia  nord-orientale di Hajja, a 130 km dalla capitale Sanaa), gestito da Medici Senza Frontiere, in cui hanno perso la vita o sono rimaste ferite (alcune anche in maniera grave) diverse decine di persone, o la distruzione dell’altra struttura (pure gestita, all’epoca dei fatti, dall’organizzazione umanitaria guidata da Gino Strada) della città afghana di Kunduz, a seguito di un raid aereo statunitense, in appoggio proprio al governo di Kabul, o, ancora, nell’ambito del conflitto israelo-palestinese, i bombardamenti, da parte dello Stato guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, di quello (ospedale) di al-Aqsa a Deir el-Balah, senza contare quelli contro scuole, centrali elettriche e, più in generale, beni c.d. civili”.

Ogni volta che ciò accade, è sorprendente notare i titoli di certa stampa che, a caratteri cubitali, gridano alla avvenuta perpetrazione di crimini di guerra, senza però considerare che, alcune volte, nonostante i fatti possano lasciar sembrare ciò, si possano in realtà celare altre verità e, di conseguenza, una differente lettura law-oriented.

Senza far riferimento ad un singolo caso (ragioni di spazio, oltre che di “carenza documentale” lo impedirebbero), ma ragionando in astratto, vediamo allora quali sono i dettami al riguardo imposti dalle norme internazionali, e, in base ad esse, cercare di capire quando un bombardamento di un ospedale (o di una scuola, e via dicendo) sia lecito oppure no.

In linea generale, esso (il bombardamento) è certamente vietato, non solo nei confronti di ospedali, ma anche di scuole e, più in generale di beni c.d. civili. Non a caso, l’art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (secondo cui, per “crimini di guerra”, devono innanzitutto intendersi le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949” nonché “Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali” ed in quelli “non di carattere internazionale”) è vietato.per quel che qui più interessa, il:

“dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; .
dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari”.
Quanto al diritto internazionale umanitario, invece, richiamato dalla suddetta normativa, due possono essere considerati gli articoli principali, riguardo il tema in oggetto, ed ai quali ci si deve rivolgere per sviluppare un ragionamento anche su eventuali “scriminanti”: il primo di essi è l’art. 18 della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che stabilisce chiaramente che “Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti belligeranti”.

Il secondo di essi, invece, è il successivo (art.19 della suddetta Convenzione) che già pone delle deroghe a quanto appena affermato: in base ad esso, infatti, la protezione dovuta agli ospedali civili “potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all’infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico”.

Non è raro, infatti, che un bene civile,  quali una scuola,  o un ospedale, per l’appunto, vengano- di fatto- usati per il ricovero di armi,  per nascondere truppe, o usati come vero e proprio “punto di fuoco”.

Così facendo, essi finiscono con il poter essere considerati obiettivi militari a tutti gli effetti e, conseguentemente, bombardati: qualora fosse, però occorrerà che vengano presi in considerazione altri due parametri: la necessità militare e la proporzionalità.

A tal proposito, l’art. 52 del I Protocollo Addizionale del 1977 stabilisce la liceità degli attacchi solo se diretti contro “beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all’azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso”.

Stando a questa norma, due sono quindi i requisiti affinché un obiettivo possa essere definito militare: il primo è che il bene debba contribuire effettivamente all’azione bellica del nemico a) per natura (aereo militare, nave militare, mezzi corazzati, armi, munizioni, ecc.), b) per ubicazione (area militarmente importante, ad esempio: ponte che serve al passaggio delle truppe nemiche), c) per destinazione (uso futuro del bene, ad esempio: bus civile destinato a trasportare armi), d) per impiego (uso attuale del bene, ad esempio: scuola all’interno della quale si è insediato un comando militare).

Il secondo requisito è che la conquista, distruzione o neutralizzazione debba offrire un vantaggio militare preciso, ossia concreto e diretto.

Tra l’altro, la norma di cui all’art. 19 citato, va oltre, affermando, ad esempio, che persino il fatto che in un ospedale siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi stessi militari e non ancora consegnate al servizio competente, non può considerarsi “fatto dannoso”.

E specifica, altresì, che, anche in quest’ultimo caso (fatto dannoso), si potrà avere la cessazione della protezione soltanto dopo che “un’intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto” .

Ma non è finita qui: le strutture ospedaliere, infatti, sono tenute a rispettare determinate cautele, in particolare quelle previste dal già citato art. 18, secondo cui “Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell’articolo 19, potessero privarli della protezione.

Gli ospedali civili saranno contrassegnati, semprechè vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l’emblema previsto dall’articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Le Parti belligeranti, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani”.

E’ chiaro, in virtù di quanto detto, che una importanza fondamentale, specialmente in operazioni di questo tipo, la assuma, da una parte, l’attività di intelligence, chiamata a scoprire (e, successivamente, a riferire) se, in un determinato luogo (ospedale, scuola, o altro bene), siano annidati gruppi di terroristi, o che gli stessi (beni) siano effettivamente usati come punti di fuoco da eventuali forze nemiche o come deposito di armi; dall’altra, la capacità dei comandi militari che dovranno stabilire se il bombardamento possa essere considerato l’unica via per neutralizzare il pericolo così individuato, avuto riguardo non solo ai criteri sopra richiamati (necessità militare e proporzionalità), ma anche alla tempestività dell’azione, stante la rapidità con cui possono cambiare determinati scenari.

Al netto di queste considerazioni, è chiaro che la morte di persone civili, soprattutto di bambini, lasci sempre sgomenti ed addolorati, e di certo nessuna eventuale sentenza di condanna degli autori potrà mai cancellare il dramma di quanto accaduto, ma sarebbe comunque auspicabile che delle Commissioni ad hoc vengano sempre istituite e che esse (o gli altri organi a ciò deputati) riescano a giungere, prima o poi, ad accertare la verità, dal momento che, come diceva Albert Einstein, “il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare”.

Marco Valerio Verni

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