Ecco i «criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense» elaborati dalla Commissione centrale e pubblicati l’1 dicembre dal Ministero della Giustizia a cui dovranno attenersi tutte le Sottocommissioni per la correzione delle prove scritte.
- correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni giuridiche;
- dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;
- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito da risolvere;
- dimostrazione della capacità di cogliere gli eventuali profili di interdisciplinarietà;
- coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
- capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni trattate, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
- dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione, per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.
Nelle ipotesi in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione, «rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si procederà all’annullamento di idoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia ; se però la Sottocommissione riuscirà ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest’ultimo»
Inoltre, nel documento si raccomanda a tutte le Sottocommissioni la «massima e rigorosa attenzione in ordine al divieto di introdurre nelle aule d’esame – a pena di esclusione dall’esame – carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati – ad eccezione dei codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza nonché delle leggi e decreti dello Stato – telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati».
Quanto alla correzione degli elaborati, è invece stabilito che questa dovrà iniziarsi «non oltre il 16 gennaio 2017 e dovrà concludersi entro il 16 giugno 2017, data prorogabile una sola volta e per non oltre ulteriori 90 giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati».
(Amer)