Non è la ”legge migliore possibile” quella definitivamente approvata ieri dalla Camera contro il cyber bullismo ma un punto di partenza, come hanno ripetuto diversi deputati dei vari gruppi parlamentari intervenuti in aula, per dare una risposta efficace non solo di repressione, ma anche di educazione e formazione dei giovani a un fenomeno in preoccupante crescita.
Il testo è rimbalzato tre volte tra le commissioni e le aule di palazzo Madama e di Montecitorio ed era arrivato di nuovo a Montecitorio per la quarta lettura (quella definitiva) lo scorso 31 gennaio. Limitare gli effetti del provvedimento ai minori o estenderlo ai maggiorenni, è stato questo per due anni il vero nodo della legge.
Il testo originario (elaborato dalla senatrice del Pd, Elena Ferrari) era circoscritto ai minorenni ma la Camera in seconda lettura lo ha modificato, allargandolo agli over 18.
La legge varata dalla Camera circoscrive il raggio d’azione ai minorenni e conferma l’ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo, rispetto al testo Camera che alle misure educative affiancava anche strumenti di natura penale. Il testo agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nelle versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.
Identikit del cyberbullo. Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.
Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione – di concerto con il ministero della Giustizia – di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet.
In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme a almeno un genitore o a altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
(Ruf/AdnKronos)