Il danno biologico cd. permanente non va liquidato dalla data del sinistro, bensì dal termine dell’inabilità cd. temporanea. La Corte di Cassazione, torna con la sentenza 3121 del 07 febbraio 2017 sul tema della liquidazione del danno permanente.
Danno biologico “differito”: il caso
Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione aveva ad oggetto il ricorso promosso dall’attore, parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio fondato, per quel che ci occupa, sull’assunto di un’erronea quantificazione del danno biologico operata dal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello poi, che avevano preso a riferimento l’età che l’esponente aveva al termine dell’inabilità temporanea e non quella che aveva all’epoca del sinistro.
Sosteneva in altre parole il ricorrente che tanto la Corte d’Appello che il Tribunale avevano errato nel fare riferimento, ai fini del riconoscimento del danno biologico, all’età del danneggiato raggiunta al termine del periodo dell’inabilità temporanea e non alla data di verificazione dell’evento lesivo.
Danno biologico “differito”: la decisione
Sul punto i Giudici di Piazza Cavour in maniera inequivocabile, nel ritenere infondato il motivo di ricorso, hanno ribadito il principio già affermato con la sentenza 10303 del 2012: nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.
Invero, se si procedesse alla liquidazione del danno biologico permanente prendendo come riferimento l’età del danneggiato al momento del sinistro, si avrebbe la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti (permanente e temporanea) in riferimento al medesimo momento temporale, e, di conseguenza, l’illegittima duplicazione dello stesso danno sia a titolo di inabilità temporanea che permanente.
In altre parole, ferma restando la congiunta risarcibilità del danno biologico da cd. permanente e da cd. temporanea, va censurata la loro cumulabilità con riferimento allo stesso periodo temporale.
L’inabilità temporanea va dunque quantificata con riferimento all’età del danneggiato al momento dell’evento lesivo e da tale momento fino alla stabilizzazione dei postumi. Il danno da invalidità permanente va quantificato proprio da tale stabilizzazione e facendo riferimento all’età del danneggiato al momento della cessazione dell’inabilità temporanea.
Nelle aule di giustizia l’eco di questo principio, ribadito da ultimo con la sentenza in commento, sarà tutt’altro che flebile: basti pensare alla differenza in termini di valori monetari, secondo le cd. Tabelle Milanesi, del cd. punto tabellare, inversamente proporzionale all’età del danneggiato.
Alessandra Iacono