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Danno da demansionamento, danno da mobbing e onere probatorio

Attiene alla discrezionalità della P.a. l’individuazione delle figure professionali più idonee a ricoprire un determinato incarico, valutando le competenze professionali e le esigenze dell’Ente.
Di conseguenza, il danno da demansionamento illegittimo e quello da c.d. mobbing si fondano su un rigoroso onere probatorio.

LA CONFIGURABILITÀ DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO ILLEGITTIMO E DEL DANNO DA MOBBING

Il T.A.R. Lazio – Roma con la sentenza 13 gennaio 2017, n. 625 ha ritenuto non provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Il G.A. era stato adìto al fine di censurare il comportamento lesivo della P.a. ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tale norma disciplina il principio di equivalenza delle mansioni del dipendente.
Egli può essere adibìto allo svolgimento anche di mansioni diverse da quelle stabilite con il contratto di assunzione, purché equivalenti alla sua area di inquadramento.
Quali sono le ipotesi che comportano un illegittimo demansionamento, oltre ad un comportamento di mobbing?
Ai fini della loro configurabilità è necessaria una violazione del diritto fondamentale del lavoratore all’esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro.
La giurisprudenza di merito richiama i casi di lesione della dignità professionale e del diritto di fruire delle apposite attività di aggiornamento.

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING

Il demansionamento consiste nell’attribuzione di mansioni inferiori al lavoratore rispetto a quelle della sua qualifica di appartenenza.
Il mobbing è connotato dalla esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro.
E dovrà essere provato da parte di chi rivendica il danno subìto.
In merito al caso di specie, la giurisprudenza si è espressa molto sul piano dell’onere probatorio (cfr. Cass., Sez. lav., n. 17163/2016).
Il demansionamento illegittimo, in particolare, deve essere rappresentato nei suoi elementi essenziali dal lavoratore.
Non è sufficiente la generica doglianza di essere vittima di un illecito.
Bisogna evidenziare concreti elementi che possano consentire al Giudice di verificare la sussistenza di una condotta illecita.
Difatti, l’illecito di demansionamento non è ravvisabile in qualsiasi inadempimento alle obbligazioni datoriali bensì soltanto nell’effettiva perdita delle mansioni svolte (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 2280/2015).
Con riferimento al danno da mobbing, occorre rappresentare il complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1282/2015).

L’ONERE PROBATORIO DEL DEMANSIONAMENTO ILLEGITTIMO E DEL MOBBING

Il danno da demansionamento e quello da mobbing devono essere idoneamente dimostrati in giudizio.
Ciò sulla base del principio dell’onere probatorio, sancito dall’art. 2697 c.c..
Parte ricorrente aveva sostenuto la sussistenza di tutti gli elementi tipici del demansionamento.
In realtà sarebbero occorsi fatti “idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza”.
Analogo discorso vale per la prova degli elementi costitutivi del mobbing.
Esso si sostanzia in una condotta complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro.
Invero, necessita di comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, tesi alla persecuzione o alla vessazione del dipendente.
Occorre inoltre il nesso eziologico tra la condotta e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Nel caso di specie erano venuti meno tali oneri probatori.
Il Collegio aveva ritenuto gli incarichi assegnati all’altezza della posizione professionale rivestita.

Iacopo Correa

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