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Il danno tanatologico, aspetti e questioni giurisprudenziali

Il danno tanatologico, aspetti e questioni giurisprudenziali

Danno tanatologico: nozione

Il danno tanatologico rientra nella nozione di danno non patrimoniale alla luce dell’art. 2059 del codice civile sulla responsabilità aquiliana, che prevede che: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

In particolare, a seguito delle note “sentenze di San Martino” della Corte di Cassazione del novembre 2008 (n. 26972, 26973, 26974, 26975) non costituisce una voce di danno autonomo, in quanto le categorie in cui il danno non patrimoniale viene tradizionalmente suddiviso (biologico, morale, esistenziale, catastrofale, tanatologico) assumono una mera valenza descrittiva.

Nello specifico, il danno tanatologico (dal greco “θάνατος”, cioè morte) integra quella posta di danno costituita dalla lesione del diritto alla vita sofferto da una persona la cui morte è stata causata dalla condotta illecita di un terzo.

Il decesso della vittima è dunque conseguenza diretta e temporalmente contestuale della condotta offensiva di un’altra persona.

Si definisce infatti anche danno da morte immediata, per distinguerlo dalla ben nota e distinta figura del danno catastrofico o catastrofale, nel quale la vittima si rende conto dell’imminente fine della propria vita. Sarebbe proprio questa consapevolezza e questa estrema sofferenza nel comprendere di essere ormai in fin di vita ad integrare questa differente categoria di danno.

Nell’ipotesi del danno tanatologico, invece, l’evento morte è immediato e conseguente alla lesione, e su questa tipologia di danno la giurisprudenza si è a lungo interrogata e divisa.

Danno tanatologico: risarcibile o no?

Secondo l’orientamento minoritario (tra cui ex multis Cassazione Civile n. 15760/2006) tale danno sarebbe senz’altro risarcibile, pena una contraddizione in termini del sistema della responsabilità extracontrattuale: se il bene vita costituisce il diritto fondamentale per eccellenza dell’individuo e presidio non vulnerabile, negare risarcibilità alla lesione assoluta di tale diritto – a seguito di un danno che ha causato la morte del titolare di tale diritto – significherebbe negare una tutela che viene invece concessa per lesioni meno gravi. Il diritto alla salute troverebbe ristoro effettivo, ma il diritto supremo alla vita non riceverebbe uguale trattamento.

Secondo l’orientamento maggioritario invece, ripreso anche dalle Sezioni Unite – sentenza n. 15350/2015 – non sarebbe risarcibile autonomamente questa voce di danno in quanto troppo breve il tempo intercorso fra l’evento lesivo e l’effettiva morte.

Nei casi di danno tanatologico, infatti, tra questi due eventi trascorre un intervallo di tempo minimo, non sufficiente perchè possa sussistere una ipotesi risarcitoria: finché il soggetto è in vita, non c’è ancora la perdita del bene vita, per cui il risarcimento non è pensabile, essendo il diritto alla vita un diritto personalissimo ancora non leso; in seguito al decesso, invece, e con la morte stessa, il titolare del diritto alla vita – ormai perduto – è venuto a mancare, con carenza di legittimazione attiva, non potendo peraltro acquistare ulteriori diritti risarcitori.

L’evento che causa la morte e la morte stessa sono praticamente contestuali, per cui mancherebbe il tempo necessario a far sorgere il credito pecuniario.

Danno tanatologico: conseguenze applicative della non risarcibilità

Le risultanze della giurisprudenza non comportano che il danno tanatologico non trovi ristoro nel nostro ordinamento, essendo inquadrabile come danno non patrimoniale morale, in quanto tale suscettibile di eventuale valutazione a fini risarcitori.

Come conseguenza della sua non risarcibilità “autonoma”, inoltre, il danno tanatologico non è trasmissibile agli eredi.

I giudici di legittimità hanno in più occasioni sottolineato questo aspetto (anche con la citata pronuncia a Sezioni Unite n. 15350/2015), in quanto con la morte cessa anche quella “capacità di acquistare” necessaria poiché presuppone “l’esistenza di un soggetto di diritto”. La giurisprudenza anche in questo caso ha registrato contrasti, in quanto ha avuto occasione di attestarsi su posizioni favorevoli alla trasmissibilità iure hereditario (come ad esempio nel caso di Corte di Cassazione n. 1361/2014).

Da ultimo, la non trasmissibilità agli eredi è stata confermata anche con la pronuncia della III sezione civile della Corte di Cassazione n. 5684 del 23 marzo 2016, che nel sancire l’impossibilità della reintegrazione del danno per equivalente richiama le Sezioni Unite del 2015, confermando come “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità ‘iure hereditatis’ di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.

Chiara Pezza

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