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Daspo, le ultime dalla Cassazione

Con la sentenza 1767/2017, la Cassazione è tornata ad occuparsi di DASPO, cioè il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, irrogato ai sensi dell’art. 6, della Legge n. 401/1989.

La Corte ha risolto il caso di un’aggressione scatenata da parte di un gruppo di tifosi, in danno dei giocatori e dell’allenatore del Cagliari calcio, all’interno dell’impianto sportivo di allenamento, per contestare il rendimento delle ultime partite.

La difesa lamentava che i fatti posti alla base del provvedimento limitativo della libertà non si fossero verificati in occasione o a causa di manifestazioni sportive, secondo la lettura della norma.

La Suprema Corte spiega che è legittima l’imposizione da parte del Questore del DASPO, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza non siano stati realizzati durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva.

L’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, infatti, va intesa nel senso che gli atti di violenza o le restanti condotte che giustificano l’adozione della misura, anche se si verificano in un momento diverso e non contestuale rispetto alla competizione, hanno un nesso eziologico immediato con la stessa.

La ratio dell’art.6 risiede nella prevenzione di fenomeni di violenza, in grado di mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, laddove risultino connessi non con la pratica sportiva, bensì con quegli stati emotivi e passionali che spesso covano all’interno delle tifoserie organizzate e che si riversano in comportamenti tutt’altro che positivi per la società.

Un’eventuale limitazione della portata della norma che ne confinasse l’applicazione alla sola durata della manifestazione sportiva, ridurrebbe l’efficacia dissuasiva della stessa. Così facendo, sarebbe impossibile applicare la disciplina del Daspo tutte le volte in cui gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso rispetto alla gara.

Nel caso di specie, gli episodi di violenza erano stati provocati – secondo quanto sostenuto dai tifosi – dallo scarso impegno agonistico dimostrato dai giocatori del Cagliari durante gli incontri sino a lì disputati. Chiara ed univoca dunque appare la connessione in termini eziologici tra i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione predisposta dal Questore e lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L’adozione del provvedimento del DASPO si rivela più che legittima: non può in alcun modo assumere rilevanza in termini di scriminante la circostanza per cui le condotte aggressive non si sono verificate nel corso della competizione, ma in un momento diverso e non contestuale rispetto alla stessa.

Teresa Cosentino

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