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Demansionamento: risarcito l’impiegato sottoposto al “capo” che ha qualifica inferiore

Sì al risarcimento per demansionamento al lavoratore che viene posto alle dipendenze di un collega con qualifica inferiore.  Secondo l’ordinanza n.24356 del 16 ottobre 2017 della Cassazione infatti, il rispetto della scala gerarchica garantisce anche il rispetto della qualifica professionale acquisita e delle mansioni svolte.

Il principio di incompetenza

«Visto che come correttore di bozze non funzionavate vi ho promosso cronista; visto che come cronista non andavate vi ho promosso redattore capo. Ora, dato che neppure come redattore capo voi funzionate, io mi trovo in questa imbarazzante alternativa: o licenziarvi, o darvi il mio posto di redattore». Scriveva così Giovannino Guareschi più di settant’anni fa, prima che del paradossale fenomeno dei “capi” incompetenti se ne occupassero sociologi e psicologi.

In un contesto lavorativo organizzato gerarchicamente, non sempre i più meritevoli fanno carriera. Così spesso ci si ritrova ad avere un superiore incompetente. Ma quando a questa incompetenza corrisponde  addirittura una qualifica contrattuale inferiore, cosa accade? Si può parlare di demansionamento per  il dipendente sottoposto al superiore con qualifica inferiore.

Il fatto

Un dipendente di un ente locale, con qualifica D3, aveva deciso di rivolgersi al Tribunale per denunciare di avere subito mobbing dal suo superiore gerarchico a causa di alcuni provvedimenti illegittimi dallo stesso adottati. In primo grado il giudice aveva ritenuto idoneo a configurare demansionamento e produttivo di danno biologico per sindrome ansioso depressiva, il provvedimento del superiore di assegnazione del funzionario D3 ad altro settore alle dipendenze di un soggeto avente qualifica D1, quindi inferiore.

In secondo grado il verdetto viene ribaltato. La Corte d’Appello ha accolto l’interpretazione fornita dall’ente locale appellante  dell’art. 3 CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 1998/2001. Secondo la Corte, ciascuna delle quattro categorie (A, B, C e D) è formata da un complesso omogeneo di mansioni, tutte professionalmente equivalenti ed esigibili.  La differenziazione correlata al trattamento economico espresso dai livelli non incide  dunque sulla scala gerarchica. Le posizioni economiche, D1, D2 e D3 esprimono soltanto un diverso trattamento economico, sono prive di incidenza sulla professionalità del dipendente e sulla scala gerarchica.

Il funzionario D3 decide quindi di ricorrere in Cassazione.

Posizione economica: l’importanza della qualità

La progressione di carriera all’interno della categoria, D in questo caso, e la conseguente differente posizione economica hanno un rilievo sostanziale. Secondo la difesa del ricorrente infatti «un lavoratore D3 ha acquisito, oltre al trattamento economico superiore rispetto lavoratore D1, altresì un diverso livello qualitativo delle prestazioni svolte, un grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, una capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, una partecipazione effettiva ed un’iniziativa personale che lo qualificano in modo differente». La differenza tra un funzionario D1 ed uno D3 non sarebbe quindi meramente economica.

La Cassazione sposa tale tesi. Rifacendosi a giurisprudenza consolidata, basti leggere la sentenza n. 17 del 3 gennaio 2017 , la Suprema Corte ribadisce  l’orientamento interpretativo del sistema di classificazione previsto dal CCNL Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999, che  ritiene incidenti anche sul profilo professionale e dunque sulla scala gerarchica le distinzioni di posizioni economiche.

Demansionamento e gerarchia

Il sistema di classificazione di cui sopra «configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza atteso che l’art. 4 dell’accordo collettivo – come ribadito dall’art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001 – prevede per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per ilpassaggio da una categoria all’altra».

E’ quindi evidente che non può non avere rilievo la circostanza della sottoposizione gerarchica di un lavoratore D3 ad un lavoratore D1, in quanto è di tutta evidenza che il rispetto della scala gerarchica garantisce anche il rispetto della qualifica professionale acquisita e delle mansioni svolte. Sottoporre un funzionario ad un altro con qualifica inferiore quindi configura demansionamento con il conseguente risarcimento del danno.

Alla luce tale ragionamento, la Cassazione ha accolto il ricorso cassando con rinvio alla Corte d’Appello.

Maria Rosaria Pensabene

 

 

 

 

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