Al lavoratore non possono essere affidate mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate: le nuove mansioni devono esser compatibili con la storia professionale del dipendente. Così la Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 18031 del 21 luglio 2017 in tema di demansionamento.
Riorganizzazione aziendale e demansionamento
Può una riorganizzazione aziendale giustificare l’essere adibiti a mansioni inferiori? Sembrerebbe di no. La vicenda riguarda una lavoratrice del settore informatico, che, a seguito di un riassetto organizzativo della azienda presso la quale lavorava, veniva di fatto demansionata.
Accolte le istanze della lavoratrice in primo e secondo grado, si è arrivati alla recente pronuncia della Cassazione. Pronuncia che, è bene precisarlo, è stata redatta applicando la “vecchia” formulazione dell’articolo 2103 c.c..
I giudici hanno affermato che il profilo organizzativo è ininfluente sull’accertamento del demansionamento. Esso
riguarda il diverso potere del datore di lavoro di esercizio del c.d. ius variandi, che deve essere valutato dal giudice in ordine all’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza. Deve sussistere infatti una equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.
Per evitare di incorrere in una violazione dell’art. 2103 c.c. è necessario che al lavoratore non siano affidate mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate. A nulla vale il mero criterio di equivalenza formale. L’organo giudicante infatti dovrà accertare in concreto se «le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito, e garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali».
Demansionamento vi è quindi anche «quando il nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro, comprenda la riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali» e le mansioni del lavoratore, «a seguito di riclassificazione, risultino compatibili con la nuova qualificazione ma incompatibili con la sua storia professionale».
Demansionamento e Jobs Act
Qual è oggi la disciplina del demansionamento? Cosa è cambiato dopo il Dlgs. 81/2015?
Il nuovo impianto normativo punta su una maggiore flessibilità organizzativa ampliando l’ambito entro cui il datore di lavoro può unilateralmente modificare le mansioni del lavoratore.
Il caso in questione si riferisce ad una vicenda che si è esaurita prima dell’entrata in vigore del riformato art. 2103 c.c., ad oggi una medesima questione avrebbe di sicuro differente esito.
Oggi infatti il divieto di affidamento a mansioni inferiori può essere derogato dal datore di lavoro in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da incidere sulla posizione del lavoratore. Se si verifica tale ipotesi, il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale di inquadramento del dipendente. Una ulteriore ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti al livello inferiore può essere previste dai «contratti collettivi anche aziendali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Alla luce di quanto detto è possibile apprezzare la portata fortemente innovativa dell’articolo 3 del Dlgs 81/2015, il quale ha inciso profondamente sulle previsioni di cui all’art. 2103 c.c.
Maria Rosaria Pensabene