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Denuncia il datore di lavoro: nessun obbligo di fedeltà e licenziamento ingiustificato

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul licenziamento di un lavoratore che aveva denunciato il suo datore di lavoro: sarà legittimo?

Spesso nel mondo del lavoro ci sono delle situazioni che mettono a dura prova il lavoratore; tra queste la scelta o meno di denunciare il proprio datore per le irregolarità riscontrate.

Purtroppo molte volte accade che il datore di lavoro non reagisca nel miglior dei modi licenziando il dipendente coraggioso.

Ma sarà legittima la sua decisione? Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione; vediamo nel dettaglio.

Licenziamento per denuncia del datore: il caso

Il lavoratore dipendente di una nota società per azioni, veniva licenziato per giusta causa per avere sottoscritto un documento, indirizzato alla Procura della Repubblica di Velletri ed al Ministero del Lavoro, con il quale denunciava l’utilizzazione illegittima della cassa integrazione guadagni straordinaria della società in cui lavorava, ed altre violazioni in tema di disciplina contrattuale del lavoro straordinario, utilizzazione dei fondi pubblici e sulla intermediazione di manodopera.

Il Tribunale di Velletri adito, rigettava il ricorso del lavoratore, confermando e ritenendo legittimo il licenziamento.licenziato1

Il lavoratore, senza perdersi d’animo, impugnava l’avversa sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Roma, senza ottenere, però, il risultato sperato: il giudice in appello, infatti, confermava la sentenza di primo grado, sentenziando che il diritto di critica non legittima il lavoratore ad intraprendere iniziative che ledano l’immagine ed il decoro del datore di lavoro, con un pregiudizio per l’azienda.

La Corte Territoriale aveva evidenziato, inoltre, come il comportamento del lavoratore, aveva leso il rapporto fiduciario in modo tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo, fra i vari motivi di ricorso, violati gli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. .

Cosa avrà deciso la Suprema Corte?

Licenziamento per denuncia del datore: la decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, sezione lavoro, con la sentenza pubblicata il 16.02.2017, n. 4125, ha escluso che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale, accaduti nell’azienda, possa integrare giustificato motivo di licenziamento, salvo che non emerga il carattere calunnioso della denuncia stessa.

Nel caso specifico, peraltro, la denuncia era stata fatta solo alle autorità competenti, per cui non vi era stata fatta divulgazione in ambiti con consoni.

Sul punto più volte sono stati chiamati a pronunciarsi i Giudici di Piazza Cavour i quali, hanno ritenuto che il carattere calunnioso della denuncia, tale da legittimare il licenziamento «richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi (in tal senso Cass. 14 marzo 2013 n. 6501 e Cass. 8.7.2015 n. 14249, e da ultimo Cass. 17.01.2017, n. 996)».

La Corte poi prosegue, in merito all’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., ritenendo che è da escludere perché qualora in azienda si consumino fatti illeciti, il tacere del lavoratore non sarebbe altro che un atto omertoso.

cassazione1Infatti, specificando l’alto valore civico e sociale dell’iniziativa del privato che sollecita l’intervento dell’autorità giudiziaria dinnanzi alla violazione della legge penale, ai sensi dell’ art 333 C.p.p. (espressione del Potere di denuncia), la Corte di Cassazione ritiene che «è da escludere che l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., così come interpretato da questa Corte in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno dell’azienda, giacché in tal caso “si correrebbe il rischio di scivolare verso – non voluti, ma impliciti – riconoscimenti di una sorta di “dovere di omertà” (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento».

Sulla base di quanto argomentato, i Giudici della Suprema Corte, concludono ritenendo l’illegittimità del licenziamento e, cassando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello Territoriale, rinviava ad essa la decisione, in nuova composizione, che dovrà tenere conto del principio di diritto emesso dalla Cassazione, quale: «Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti».

Cari lavoratori, se qualcosa non funziona nella vostra azienda non vi resta altro che denunciare, con la consapevolezza, da oggi, che la giustizia è palesemente dalla vostra parte.

Maria Teresa La Sala

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