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Diffamazione e diritto di critica: non basta citare i fatti senza nomi

Può essere considerata diffamazione a mezzo stampa la citazione di fatti documentabili e verificabili senza, indicare i nomi degli interessati?

Una domanda che è stata inizialmente rivolta al tribunale territoriale di Milano. Il querelante, a distanza di 14 anni, ha ottenuto una sentenza definitiva in Cassazione nella sentenza n. 25420/2017

Per comprendere le motivazioni della decisione è importante capire:

  • La vicenda che è stata discussa in aula
  • Può esserci diffamazione a mezzo stampa senza citare alcun nome?
  • Diritto di critica o diritto di cronaca?
  • Conclusioni giuridiche

La vicenda che è stata discussa in aula

magdi allamL’origine della querelle risale alla pubblicazione del libro “Io amo l’Italia. Ma gli italiani la amano?”. Un libro autobiografico scritto da Magdi Allam e pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.

A denunciare la diffamazione, definendosi ingiustamente accusato, è stato Luciano Gulli. Il giornalista professionista, all’epoca dei fatti narrati nel libro, si trovava a Bassora come corrispondente estero per “Il Giornale”. Le dichiarazioni riportate sul libro sono state respinte e definite come false e lesive della professionalità.

L’autore del libro e l’editore hanno rigettato le accuse affermando che non era stato citato alcun nome.

Un nome assente ma che, secondo il giornalista, era desumibile. Nel capitolo intitolato “Il riscatto personale” Magdi Allam ha criticato – e di conseguenza diffamato – il comportamento che alcuni colleghi italiani. Secondo quanto scritto – e contestualizzato nel marzo 2003 durante la seconda guerra dal Golfo – <<costoro erano arrivati a Bassora soltanto il giorno del loro arresto, mentre “nei giorni precedenti, pur firmando i loro servizi da Bassora, in realtà erano altrove”, dunque “inventandosi di sana pianta che si trovavano già a Bassora”, là dove, invece, la professionalità e la prudenza del medesimo Allam avevano ad esso impedito di “bluffare”>>.

Può esserci diffamazione a mezzo stampa senza citare alcun nome?

Un antico proverbio popolare sostiene che “si dice il peccato ma non il peccatore”. Nella società civile, però, non sempre questo principio è valido. Il giudice, infatti, ha ritenuto che <<l’identificazione del soggetto passivo del reato di diffamazione era desumibile dalla “precisa correlazione” operata nel libro tra i giornalisti presenti in zona di guerra e che sino al 28 marzo 2003 avevano inviato i servizi pubblicati sui giornali di rispettiva appartenenza e i giornalisti che il 28 marzo stesso erano stati arrestati dagli iracheni, quale evento che aveva ricevuto ampio risalto “da tutti i media”: ed era incontestato che il Gulli era nel novero di detti giornalisti>>.

Una decisione confermata in appello. Il giudice di secondo grado, infatti, ha ordinato <<la cancellazione a spese dei convenuti/appellanti principali, ritenendo che “fra gli strumenti di tutela della reputazione può ritenersi compresa, in via analogica, la c.d. azione inibitoria”, già prevista dall’ordinamento per la tutela, tra l’altro, del diritto al nome e all’immagine>>.

Diritto di critica o diritto di cronaca?

Nella sentenza, inoltre, è stato sottolineato anche un atteggiamento poco corretto da parte dell’autore. Una sfumatura da leggere nella differenza tra “diritto di critica” e diritto di cronaca”. Prima di esprimere liberamente considerazioni personali è necessario verificare la veridicità dei fatti presupposti. Una verità che <<sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca>>.

All’epoca della pubblicazione del libro Magdi Allam era vicedirettore di un importante quotidiano italiano. Nella posizione occupata, secondo il giudice, l’autore era consapevole del codice deontologico dei giornalisti e della gravità delle accuse sollevate ai colleghi. Prima di scrivere, dunque, avrebbe dovuto effettuare accertamenti o informarsi con gli interessati. Avrebbe compreso, in questo modo, l’erroneità della sua interpretazione e che i giornalisti accusati erano lontani dalla zona citata.

Conclusioni giuridiche

Riprendendo la sentenza della Cassazione n. n. 17207/2015 e precedenti, il collegio giudicante ha sottolineato che <<in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita>>.

Marcella Sardo

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