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Diffamazione. Per la Cassazione “giornalismo becero” è un’ingiuria

Diffamazione o cruda esposizione dei fatti?

Può una persona esprimere una critica in merito a quella che ha ritenuto una diffamazione a mezzo stampa? Sì, a patto che sussista una iniziale provocazione e che la risposta non sia peggiore di quanto si desidera contestare. A entrare nel merito della questione ci ha pensato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18962 del 2017.

I giudici, per emettere la decisione, hanno analizzato l’articolo che ha acceso il dibattito e le dichiarazioni dei protagonisti. Il ricorso, alla fine, è stato ritenuto inammissibile fissando dei paletti sulle “critiche” da avanzare ai professionisti della parola.

Querela per diffamazione valida solo in caso di ingiuria

Il caso riguardava un uomo che, leggendo sul web un articolo che lo riguardava personalmente, ha lanciato offese all’autore del pezzo. “Becero giornalismo offensivo ed infamante” sono state le parole corrette che sono state pronunciate.

Alla fine la vera ingiuria è stata considerata proprio l’impulsiva reazione di chi, invece, pensava di essere una vittima. La querela per diffamazione, come previsto dall’articolo 595 del codice penale, è tornata indietro come un boomerang. I giudici, infatti, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del querelante considerando la reazione “una gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione“.

Quando la denuncia diventa una calunnia per diffamazione

Come si legge nella sentenza della Corte di Cassazione tutto era nato dal desiderio di “difendere se stesso ed il proprio lavoro”. Quello del giornalista era stato considerato dall’imputato come “un attacco del tutto gratuito e falso, quindi, per tale ragione, ingiusto”.

Una provocazione che, dagli atti, è risultata già di per sé inesistente.  La rivista in oggetto, infatti, aveva riportato “fatti oggettivamente veri ricostruiti attraverso una corretta attività di indagine”. In aggiunta i giudici ribadiscono l’esistenza di  “soggetti professionalmente legati” a chi aveva superato la procedura selettiva citata nell’articolo.

L’assenza di reale o sottile provocazione, dunque, ha reso ancora più evidente e sgradevole la diffamazione al cronista.

L’ordine dei giornalisti ha sempre cercato di sostenere e difendere chi si assume il coraggio di denunciare fatti torbidi.  Un lavoro serio e scrupoloso a vantaggio di tutta la collettività e nell’ottica di garantire completa trasparenza dei procedimenti pubblici. La giurisprudenza, con questa sentenza, si è allineata alla posizione dell’ordine professionale.

Marcella Sardo

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