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Dipendente Agenzia delle Entrate “sbircia” i redditi degli amici: è accesso abusivo

Attenzione curiosoni! La Cassazione, con la recente sentenza n. 2550/2017, non ha negato la responsabilità penale del dipendente che curiosava tra i dati a cui aveva accesso in ragione della professione svolta.

Il caso

Una dipendente dell’Agenzia delle entrate si era fatta lecita curiosare tra i dati relativi ai redditi percepiti dai propri conoscenti. In ragione di ciò era stata accusata del reato di cui all’art. 615 ter cod. pen. per essersi introdotta, tra il 15.11.2007 e il 7.4.2008, nel sistema informatico dell’anagrafe tributaria, acquisendo dati relativi a terzi soggetti con l’aggravante di aver agito in violazione dei propri doveri di impiegata dell’Agenzia delle Entrate.
La condanna emessa in primo grado veniva in parte confermata dalla Corte d’Appello che però rideterminava la pena in mesi 8 di reclusione e revocava le statuizioni civili contenute nell’impugnata sentenza, in seguito alla rinuncia delle parti civili.
La dipendente dell’Agenzia delle Entrate ricorreva, dunque, in Cassazione chiedendo, nonostante l’intervenuta prescrizione, di essere assolta con formulazione esplicita.

La decisione della Corte

I Giudici hanno respinto il ricorso della dipendente, accertando la mera prescrizione del reato, ma senza alcuna smentita esplicita della responsabilità penale della condotta posta in essere.
La Corte ha, infatti, precisato che “l’art.129, comma 2, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, prevede la pronuncia di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere,quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità” (Cass., sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008).
Tuttavia, nel caso sottoposto all’attenzione, secondo la Cassazione la colpevolezza della donna non appariva manifestamente infondata.

Né rilevava l’argomentazione della dipendente che, a propria discolpa, aveva affermato di essere stata indotta in errore sulla rilevanza penale della propria condotta dall’Amministrazione stessa. Alla donna era stato sottoposto un questionario con la domanda se costituiva reato il comportamento di un dipendente dell’Amministrazione tributaria che accede per curiosità nell’anagrafe tributaria per apprendere informazioni sui redditi dei conoscenti, nel caso in cui successivamente tali notizie circolino tra amici e conoscenti; la dipendente nel suo elaborato aveva risposto di no, a patto che il dipendente fosse autorizzato ad accedere ai dati personali. L’Amministrazione ha corretto il questionario indicando come risposta corretta che il fatto non costituiva reato perché l’azione del dipendente non era stata compiuta con l’intento di cagionare un danno.

Domenica Maria Formica

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