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Disconoscimento di paternità, prevale l’interesse del minore

Disconoscimento di paternità illegittimo, se con azione proposta dal curatore speciale del figlio mino, successivamente alla scoperta dell’assenza di legame biologico col padre, non si tiene in considerazione l’interesse del minore. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26767 del 22 dicembre 2016.

Mater semper certa est, pater numquam, ossia la madre è sempre certa, il padre mai.  Chi di voi non ha mai sentito pronunciare questa frase? Il motto latino trae origine dall’esperienza di vita quotidiana, infatti, mentre è facile individuare la madre (il parto, fuga ogni dubbio!), più difficile risulta attribuire la paternità. Il nostro ordinamento, per far fronte a questa situazione di incertezza, pone delle presunzioni in ordine alla paternità.

Azione di disconoscimento di paternità: soggetti e termini

L’art. 231 del Codice Civile prevede che il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Ma come si può contrastare tale presunzione? Il nostro ordinamento prevede la possibilità di superare questa presunzione mediante l’azione di disconoscimento di paternità.

L’azione di disconoscimento di paternità è disciplinata dagli artt. 243 bis e ss. del Codice Civile. Salvo casi particolari, essa può essere esercitata unicamente dalle parti del rapporto di filiazione: padre, madre, figlio. L’art. 244 c.c., al quale si rimanda, prevede i termini per poter esercitare l’azione, che variano a seconda del soggetto che la propone. In particolare, per quanto attiene al figlio, l’azione è imprescrittibile e può essere proposta, qualora si tratti di minore, da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni (sedici, ante riforma del 2013) o del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore.

Favor veritatis e favor minoris, è necessario un bilanciamento

Nella sentenza in esame, il soggetto che ha esercitato l’azione di disconoscimento è proprio il curatore speciale. In primo grado, la sua domanda veniva rigettata. La Corte d’Appello ribaltava la sentenza di primo grado, sancendo il disconoscimento.

La Corte di Cassazione censura la sentenza d’appello, evidenziando che il giudice di secondo grado ha ritenuto, errando, di non dover operare anche una valutazione dell’interesse del minore in quanto estranea al procedimento.

Rimane coessenziale all’ordinamento, l’esigenza di bilanciamento tra il favor veritatis ed il favor minoris. Il  favor veritatis, sottolinea la Cassazione,  non costituisce però «un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque». La Carta infatti, all’articolo 30, comma 4, demanda al legislatore ordinario «il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio».

Nomina del curatore: l’interesse del minore non è in re ipsa

Con riguardo all’azione promossa dal curatore speciale, la Cassazione richiama qunato stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza 429/1991) ha esplicitamente affermato che sotto i 16 anni, nonostante le evidenze, essa «non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello stato di figlio legittimo […] interesse che dovrà essere apprezzato dal giudice soprattutto in funzione dell’esigenza di evitare che l’eventuale mutamento dello status familiare del minore possa pregiudicarne gli equilibri affettivi e l’educazione».

Il giudice che si trova a decidere su domanda di disconoscimento avanzata dal curatore, non è esonerato dalla valutazione della rispondenza o meno degli effetti del disconoscimento all’interesse del minore sol perchè tale valutazione è stata effettuata in sede di nomina del curatore speciale su istanza del P.M.

E’ evidente, precisa la Cassazione, che data la delicatezza della materia, la valutazione sull’interesse del minore deve scaturire da un giudizio a cognizione piena e non da “sommarie informazioni”, in un giudizio dove l’unica parte è il P.M..

Favor minoris, le conclusioni della Cassazione

La preponderanza dell’interesse del minore in ogni decisione che lo riguardi è, anceh alla luce delle norme di matrice europea, ormai dato certo, pertanto, sottolinea  la Corte, è necessario porre in essere «un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica», anche alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, «con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia».

La Cassazione, riprendendo un orientamento ormai costante, ha ribadito la necessità che tale bilanciamento avvenga nell’ottica di un «accertamento in concreto» dell’interesse del minore rispetto agli effetti dei provvedimenti richiesti, con riguardo «all’esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale».

Maria Rosaria Pensabene

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