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Il discrimen tra soluzioni migliorative e varianti negli appalti di lavori

In Tar Umbria Perugia, Sez. I, 6/10/2017, n. 620, i Giudici si interrogano sulla natura delle varianti proposte da un’impresa.

Il caso trae origine da una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di un appalto di lavori.

Il bando di gara assegnava alla riduzione del tempo di consegna dell’opera un punteggio massimo di 8 punti.

L’impresa CEC proponeva l’utilizzo per l’impalcato del piano terra di travi prefabbricate di tipo REP in soletta piena.

L’esame della Commissione

Alla seduta pubblica veniva stilata la graduatoria.

Dopo il riesame delle offerte, la Commissione constatava che la soluzione migliorativa proposta da CEC non rispondeva alle finiture richieste dal bando. Azzerava così il punteggio di 8 punti inizialmente attribuito per il criterio valutativo “Tempi di consegna dell’opera”.

La graduatoria veniva così rideterminata.

Il giudizio

Insorgeva CEC in giudizio impugnando l’aggiudicazione disposta in favore di altra impresa, per illegittimità relativa a mancanza di requisiti.

E non solo. CEC si lamentava anche di altro.

Da un lato, a graduatoria stilata e a offerte conosciute, il RUP aveva richiesto alla Commissione di procedere con una nuova valutazione sull’offerta; dall’altro, la Commissione, rivalutata l’offerta, aveva azzerato il punteggio con conseguente ricollocazione in basso in graduatoria.

L’aggiudicataria, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale rilevando che l’impresa CEC doveva essere esclusa per offerta difforme; conteneva, a suo dire, una variante consistente in una modifica strutturale del progetto, non consentita dalla lex specialis.

La decisione del Tar

Il Tar, data priorità al ricorso incidentale perché ritenuto escludente, lo accoglie.

La soluzione proposta da CEC alterera le caratteristiche strutturali del progetto trattandosi di un sistema da progettare ex novo e bisognoso di calcoli strutturali e autorizzazione sismica.

Il Collegio fa una premessa davvero interessante sulla distinzione tra le soluzioni migliorative e le varianti

Le prime hanno ad oggetto aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara; le varianti costituiscono modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Per tale ragione l’ammissibilità di varianti necessita della previa manifestazione di volontà della S.A. attraverso la preventiva autorizzazione contenuta nel bando.

Nel caso in questione, la lex specialis non ha consentito alcuna variazione come quella proposta da CEC.

Nell’ambito del criterio n. 3 “Tempi di consegna dell’opera” la S.A. ha consentito all’offerente di proporre soluzioni tecniche e organizzative volte a ridurre i tempi.

Tali soluzioni però avrebbero dovuto riguardare modalità di organizzazione del lavoro e di esecuzione del progetto approvato; non certo potendo consistere in varianti al progetto stesso, consentite solo per i criteri di valutazione dell’offerta nn. 4 e 5.

La proposta di un solaio intervallato da fasce metalliche invece di un solaio di cemento armato uniforme e liscio, come da proposta di CEC, rappresenta, dunque, una variante; tale da incidere sull’aspetto esteriore, ma anche sull’aspetto strutturale ossia sulle caratteristiche minime del progetto vincolanti per tutti i concorrenti.

Da un punto di vista tecnico

Tecnicamente parlando, il solaio progettato dalla S.A. è costituito da un getto monolitico di calcestruzzo armato in cui la struttura è in grado di trasmettere e distribuire carichi bidirezionali direttamente ai pilastri e da questi alle fondazioni.

La soluzione proposta da CEC prevede invece un solaio a Predalles a lastra con armatura modirezionale, il quale scarica gli sforzi prima sulla trave, sui pilastri e poi sulle fondazioni.

Il progetto posto in gara prevede che le travi di supporto al solaio siano in cemento armato e vincolate rigidamente agli estremi, le travi proposte da CEC sono invece REP con ala inferiore in ferro e schema statico in semplice appoggio.

Il che rende necessario un ricalcolo della struttura progettata nonché l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

L’offerta rappresenta un “aliud pro alio” la cui esclusione è obbligatoria anche in assenza di una specifica previsione nell’ambito della lex specialis.

Rosamaria Berloco

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