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Per dispetto all’ex sposta i mobili di casa : danneggiamento ?

Per dispetto all’ex sposta i mobili di casa: danneggiamento?

Non risponde del reato di danneggiamento chi, magari per fare un dispetto all’ex, sposta i mobili di casa da un vano all’altro. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27465/17, respingendo il ricorso del Pubblico Ministero, secondo il quale, anche la pura e semplice applicazione della forza farebbe scattare il reato, ascrivibile, pertanto, non solo quando un oggetto si rompe o si deteriora in modo tale da non poter più essere utilizzato, ma anche quando, come nel caso di specie, tale oggetto viene spostato rispetto alla configurazione originaria.

Il fatto

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre contro la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Imperia ha dichiarato l’improcedibilità contro una donna torinese, accusata di aver trasferito in altre stanze della casa i mobili cari all’ex, sconvolgendo di lungo ed il largo, l’ordinaria collocazione del mobilio.
In particolare il Pm lamenta l’erronea applicazione dell’art. 392 c.p. (“esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose”) sostenendo che, ai fini della configurabilità del reato previsto da tale norma, non sia contemplata soltanto “la distruzione, il deterioramento o la rottura dell’oggetto su cui si è impressa violenza, ma anche il mutamento di destinazione o di utilizzazione dell’oggetto, indipendentemente dalla sua alterazione fisica”. In effetti, tale interpretazione, potrebbe, in un certo senso, giustificare la punibilità della donna per aver, appunto, semplicemente spostato il mobilio.

La decisione della Suprema Corte

Ma la Suprema Corte è di un avviso totalmente opposto, definendo, quindi, il ricorso manifestamente infondato. Infatti per i giudici di Piazza Cavour: “Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene” che implichi “una non agevole attività di ripristino”, riferendosi anche a “ fattispecie, del tutto analoga a quella in esame, in cui è stato escluso che l’asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all’immobile potesse integrare il delitto di cui all’art. 392 c.p. “.
Infine, il ricorso è dichiarato inammissibile e nessun reato è ascritto alla veemente imputata, se non quello di aver, evidentemente, mosso una gran bella ripicca nei confronti dell’ex.

Mariano Fergola

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