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Disturbo della quiete pubblica per la musica troppo alta in automobile

Configura il reato di disturbo della quiete pubblica, se si ascolta musica in auto ad un volume troppo elevato. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10024/17.

Il fatto

Il Tribunale di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per essere il reato di cui all’articolo 659 c.p. estinto per avvenuta oblazione, revocando il decreto penale di condanna ma nel contempo confermando l’ordine di confisca e distruzione di quanto in sequestro. Giusto per la cronaca, l’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.
Avverso il provvedimento, comunque, veniva proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione, in quanto l’imputato aveva richiesto al tribunale di essere ammesso all’oblazione, stante la propria incensuratezza, con la clausola di ottenere la restituzione dell’impianto stereo sequestrato. Oltre a ciò, vi era una relazione di mera occasionalità tra le cose e l’illecito perpetrato, mentre in ogni caso non era stata spesa motivazione in ordine alla richiesta di restituzione dell’impianto stereo sequestrato, formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. Al contrario, invece, venivano disposte confisca e distruzione dell’oggetto.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che “esclude, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto”. I giudici di Piazza Cavour, in effetti, concordano sul fatto che la confisca non poteva essere disposta, non essendoci sentenza di condanna e non ricadendo in una delle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla legge. Infatti ricordano che il provvedimento di confisca può essere disposto per le cose che aiutano nel compimento di un reato e dei profitti derivanti dallo stesso. La confisca è anche obbligatoria, a fine preventivo, chiariscono i giudici di legittimità “ per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di estinzione del reato per oblazione, a meno che l’arma non appartenga a una persona totalmente estranea al reato”. Rientrano, pertanto, nel novero delle oblazioni obbligatorie anche quelle riguardanti strumenti informatici o telematici. In definitiva, quindi, è esclusa la confisca dell’impianto stereo e ne è disposta la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Mariano Fergola

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