Il Codice del diritto di Famiglia rumeno detta una disciplina in materia di separazione e divorzio dei coniugi molto snella e semplificata rispetto alla normativa italiana, prevedendo tempistiche e costi notevolmente ridotti rispetto a quelli che i coniugi devono sostenere per divorziarsi in Italia.
In base alla normativa di diritto internazionale privato dettata dalla legge 218/1995, tale normativa rumena sul c.d. divorzio lampo si applica non solo ai coniugi residenti in Romania ma può essere scelta anche dai coniugi rumeni residenti in Italia. Inoltre, il regolamento europeo 44/2001 prevede la possibilità di ottenere una sentenza di divorzio da parte di qualunque Tribunale di ogni paese europeo, compreso quello rumeno, secondo la rispettiva normativa, con la sola condizione che i coniugi risiedano in quel paese da almeno 6 mesi.
A fronte dei tempi medi di circa 4 anni per ottenere il divorzio in Italia, nonostante l’introduzione della normativa sul “divorzio breve”, e degli elevati costi legali da sostenere, sono divenuti frequenti i casi di coniugi italiani che si trasferiscono in Romania per ottenere il divorzio lampo in poco più di due mesi e con costi legali molto più bassi rispetto a quelli richiesti dagli avvocati italiani.
Ora, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12473 del 21 maggio 2018 ha avvalorato questa prassi e dato il via libera a questi escamotage. La Suprema Corte ha infatti statuito che può essere oggetto di riconoscimento, con delibazione, in Italia, la sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale rumeno secondo la relativa normativa che prevede tempi molto ristretti.
Confermando il dictum dei giudici di merito, la Corte ha statuito che, in materia di delibazione di una sentenza straniera di divorzio consensuale, i tempi, diversi e più brevi, della procedura contemplati dalla normativa applicata dalla stessa sentenza, non rappresentano un ostacolo al riconoscimento da parte del giudice italiano della pronuncia di divorzio.
Via libera dunque al riconoscimento in Italia delle sentenze di divorzio, quanto meno quelle consensuali, pronunciate da tribunali stranieri, dell’Unione Europea, seppure prevedano forme lampo di divorzio.
Martina Scarabotta