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Divorzio, nullo l’accordo dei coniugi che stabilisce l’entità dell’assegno

Gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio sono nulli.

Divorzio, accordo sull’assegno: il caso

L’ex moglie di un imprenditore cinematografico, con sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano nel 2013, aveva ottenuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, oltre al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio. Successivamente la Corte d’Appello di Milano ha revocato l’assegno disposto in favore della donna. Infatti il marito le aveva già versato una consistente somma di denaro in unica soluzione, corrispondente a “quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento e assegno divorzile”. Tale importo assorbiva quanto richiesto dalla moglie per l’assegno divorzile per almeno vent’anni. Inoltre la Corte d’appello ha ridotto il contributo in favore del figlio, parametrandolo allo stipendio medio di un neolaureato. La donna ha, dunque, proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello per averle attribuito la valenza di corresponsione “una tantum” dell’assegno divorzile.

Divorzio, accordo sull’assegno nullo

L’assegno divorzile ha natura assistenziale ed è previsto a tutela del coniuge più debole. La Cassazione ha precisato, in precedenti sentenze, che gli accordi dei coniugi volti a fissare i reciproci rapporti economici in relazione al futuro divorzio sono nulli non solo quando limitino o escludano il diritto del coniuge economicamente più debole, ma anche quando soddisfino pienamente le sue esigenze. Ciò perché una preventiva pattuizione, se allettante economicamente, potrebbe spingere il coniuge a dare il consenso al divorzio. Di conseguenza la previsione legislativa in base alla quale la corresponsione dell’assegno divorzile possa avvenire in un’unica soluzione (art. 5, ottavo comma, legge 898/1970), può essere applicata solo in sede di giudizio.

Divorzio, accordo sull’assegno: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza I sezione civile n. 2224 del 30/01/2017, ha accolto il ricorso della ex moglie. La legge sul divorzio (n. 898/1970) stabilisce che l’assegno divorzile debba essere commisurato al tenore di vita che il coniuge aveva in costanza di matrimonio. Invece la liquidazione dell’assegno va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, del reddito, del contributo personale ed economico dato alla famiglia. Il valore deve essere adeguato ai suddetti parametri. La Corte d’appello ha ritenuto adeguata la somma di denaro versata dal marito alla moglie in unica soluzione. Tale denaro non può essere considerato un’anticipazione dell’assegno di divorzio. I giudici della Cassazione hanno  ribadito che gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio sono nulli. Tali accordi violano il principio di indisponibilità dei diritti matrimoniali, espresso dall’art. 160 codice civile. I giudici della Suprema Corte, infine, hanno stabilito che il contributo in favore del figlio debba essere proporzionato allo stile di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con i genitori e proporzionato alle risorse dei genitori stessi.

Livia Carnevale

 

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