La professione docente assume, oggi, connotati sempre più complessi per tante motivazioni legate all’aspetto didattico, educativo, al rapporto con le famiglie, all’utilizzo delle nuove tecnologie e alla vigilanza dei minori.
Vigilare il minore
L’insegnante ha, tra le altre incombenze, il compito di vigilare sugli alunni e si assume la grande responsabilità del controllo degli stessi, garantendone l’incolumità fisica. Pertanto, il docente deve sorvegliare e controllare gli alunni, garantire e prevenire qualsivoglia situazione o evento accidentale, casuale e non programmato. Sussiste, infatti, un preciso obbligo di protezione nei confronti degli alunni consistente nel “vigilare sul minore affidatogli sino al momento in cui un altro soggetto non ne acquisisca il controllo concretamente”.
La sentenza
Tutto ciò stabilito dalla Cassazione, in seguito alla sentenza n. 10516 che ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni, dopo la morte, in seguito alle lesioni riportate, di un alunno minorenne incastrato nelle portiere dello scuolabus causata dalla disattenzione del conducente nel chiuderle anzitempo. Sembra paradossale, ma l’obbligo di sorveglianza perdura anche dopo il termine delle lezioni, perché, anche se non esiste un contratto scritto, né sottofirmato, si crea una particolare relazione sociale che dà origine ad un obbligo comportamentale il quale si innesta sulla professionalità docente, definendo così una responsabilità morale nel non lasciare solo il minore anche dopo il termine delle lezioni.
Responsabilità del docente anche fuori dal cancello dell’istituto
I doveri di vigilanza e protezione, infatti, secondo la Corte, sono a carico dell’istituto scolastico e degli insegnanti, finché il Comune (un altro istituto o società di servizi) non sia subentrato nella presa in carico e quindi nel controllo. Anche se l’incidente è avvenuto fuori dal cancello dell’istituto scolastico e in un momento successivo alla fine delle lezioni, non avendo ancora la società che trasportava gli alunni, preso in carico il minore, lo stesso era ancora sotto il controllo dell’insegnante. In questo caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto, in più, come colposo il comportamento dell’insegnante che per disattenzione e non essendosi visivamente assicurata circa l’ingresso del minore sullo scuolabus, aveva spinto il conducente ad avviare la marcia affermando che tutti gli scolari erano regolarmente saliti a bordo.
Cosa dice il M.I.U.R.?
Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che ha sempre sostenuto che “non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico”, ricorso in appello dopo la sentenza di primo grado, non ha potuto fare altro che accettare la decisione definitiva della Corte d’appello
Quest’ultima ha affermato che l’insegnante <<nello svolgimento dei compiti di vigilanza esercitata sugli scolari fino al relativo ingresso sul pullman per il trasporto (compiti costantemente assolti anche in passato) – e dunque nell’esecuzione dei doveri connessi alla posizione di garanzia così assunta – era incorsa in evidenti difetti di diligenza e di attenzione: mancanze certamente imputabili alla responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica, trattandosi dello svolgimento di aspetti esecutivi, riguardanti la vigilanza e la protezione degli scolari minorenni, comunque connessi ai compiti istituzionali del Ministero>>.
La vigilanza sul minore ha due finalità: impedire che il minore compia atti illeciti e salvaguardare l’incolumità fisica del minore. Un episodio simile al precedente, ha visto di recente, la condanna di docente e dirigente scolastico, pronunciata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21593, in merito ad un incidente avvenuto ad un minore fuori dal perimetro investito dall’autobus di linea sulla strada pubblica all’uscita di scuola.
Proposta di legge per deresponsabilizzare la scuola
L’On Malpezzi, membro della VII Commissione Cultura alla Camera e responsabile scuola, in merito a questa sentenza, ha presentato una proposta di legge che dovrebbe modificare la norma sulle liberatorie dei genitori per deresponsabilizzare la scuola dalla sorveglianza a fine orario scolastico nel caso in cui gli studenti non vengano prelevati da scuola da uno dei genitori o da un delegato. La norma in questione si propone di “consentire ai genitori e ai tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, di autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione all’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
Viene altresì specificamente stabilito che l’autorizzazione in argomento esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. In attesa delle future decisioni relative all’argomento e a prescindere dalle disposizioni del regolamento d’Istituto e dalle norme interne allo stesso, Docenti e Dirigenti scolastici dovranno continuare a fare molta attenzione alla tutela e alla vigilanza degli alunni minori in quanto sul piano della responsabilità penale, secondo l’articolo 591 c.p. “chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la custodia o debba avere cura” è perseguibile penalmente.
Selene Grimaudo